Tassa di notifica, Tar “congela” il provvedimento

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Che fosse un atto amministrativo non solido e attaccabile lo avevamo scritto già al momento della sua emanazionee.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, accogliendo specifico ricorso depositato dai legali Dario De Blasi e Alberto Gava, ha sospeso l’efficacia del Decreto del Ministero della Salute 7 marzo 2022 limitatamente alla parte di esso in cui è stato previsto il pagamento della tassa di notifica per tutto quanto depositato dal 2016 ad oggi.
Non si tratta, tuttavia, di un Giudizio di merito dal momento che il Tar stesso entrerà nel cuore della questione solo nel mese di Novembre di quest’anno.
Siamo semplicemente al cospetto di una sospensiva in via cautelare: in buona sostanza, il giudice amministrativo ha ritenuto troppo gravosa ed eccessiva la parte retroattiva del decreto che, come detto prima, prevede di corrispondere la tassa di notifica per tutto quanto oggetto di notifica dall’anno 2016 ad oggi. Resta pienamente valido il decreto, per il resto, per quanto riguarda la parte in cui si dispone per le notifiche future.

A NOVEMBRE IL MERITO

In ogni caso, si torna a ripetere, il provvedimento di cui ora non è una valutazione di merito ma un semplice “congelamento”, in via di urgenza, nelle more di entrare nel vivo dell’esame.
La sensazione, tuttavia, è che l’atto nella sua impostazione non sia destinato a superare nemmeno il gradino del merito.
Come già aveva spiegato alla nostra testata l’avvocato amministrativista Giuseppe Bepy Izzo, “il richiamo operato dal Decreto ad un precedente provvedimento legislativo del 2016 non appare bastevole ad evitare la violazione del principio di irretroattività”.
“Il balzello richiesto sui liquidi registrati negli anni precedenti –
aveva esposto ulteriormente l’avvocato – è assimilabile tout court ad una revisione con effetti retroattivi delle tariffe che, siccome disposta attraverso un atto amministrativo quale è il decreto ministeriale e non attraverso un atto avente forza di lègge, viola in più parti anche i principi sanciti dallo Statuto del contribuente”.

- Scritto da Arcangelo Bove