Smooke France “Italia unico Paese europeo costo flacone liquido doppio pacchetto sigarette”

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“Mgps sas accoglie con favore la nuova disciplina per il settore dei prodotti da inalazione.
Pertanto in data 1 Aprile 2021 ha mandato le sue rimanenze ed ha acquistato i contrassegni per poter partire dal terzo trimestre 2021, ed iniziare con la nuova disciplina.
Tuttavia, chiediamo ad Adm che le nuove misure vengano fatte in maniera equa rispetto al mercato del tabacco tradizionale, e non in maniera equivalente, dato che il mercato da inalazione fattura, annualmente, il 5/7% rispetto al multimiliardario mercato del tabacco tradizionale”.

Così Pierre Siclari di Smooke France nel fornire, come fatto da Bat, il contributo aziendale rispetto ai contenuti dei nuovi direttoriali Adm.
Le nostre risorse non sono le stesse e, per questo motivo – prosegue la nota – l’adozione di qualsiasi misura che sia già stata applicata al mercato del tabacco tradizionale, potrebbe mettere in pericolo le aziende e gli operatori italiani che operano nel settore dei prodotti da inalazione, già indebolito a partire dal quarto trimestre del 2019.
Molte sono state le critiche che ho sentito, e che anche io personalmente ho fatto, nei confronti dell’Agenzia dei Monopoli; ma una cosa è certa, se le misure non vengono fatte in maniera più equa, dato anche il periodo che stiamo vivendo, si rischia di lasciare il monopolio del mercato da inalazione nelle mani di pochi, oppure a società estere.
Mai come in questo difficile periodo è necessaria un’opportuna collaborazione tra l’agenzia e gli operatori.
Per questo chiedo all’Adm, qualora fosse possibile, di rivedere le misure utilizzate per il calcolo della tassa con una più giusta proporzione tra sigarette tradizionali, e liquidi da inalazione: ad oggi 1 ml di liquido corrisponde a 5.66 sigarette.
Considerando che un grande fumatore raggiunge le 40 sigarette giornaliere, mentre un grande svapatore raggiunge i 15/20 ml di liquido giornaliero, quest’ultimo, nonostante un utilizzo simile, si troverà a pagare una tassa più elevata rispetto al primo, corrispondente a circa 95/110 sigarette.
Così facendo, saremo l’unico Paese in Europa dove il costo di un flacone di liquido è pari al doppio di quello di un pacchetto di sigarette tradizionale: ad oggi, nella maggiore parte dei Paesi europei, un flacone costa 5 euro mentre un pacchetto di sigarette può andare oltre i 10 euro.
Ricordiamoci che, negli ultimi 3-4 anni, vari negozi hanno già visto ridimensionare il loro guadagno da circa 2.50/3 euro a circa 1.20/1.50, poiché il prezzo alla vendita non è mai stato cambiato, e che in seguito ai 14 mesi di crisi sanitaria hanno perso numerosi clienti a causa delle diverse norme di sicurezza.
Costringere queste piccole imprese, spesso a conduzione familiare, a distruggere, in data 31 Dicembre 2021, i prodotti senza contrassegno non venduti (pagati con tassa di consumo e iva), anche se non scaduti, segnerà un duro colpo per tutti, e un alto rischio di fallimento per le imprese più piccole.
Un’ulteriore richiesta fondamentale è che dal 1 Settembre 2021, una volta che tutti i flaconi avranno i contrassegni di legittimazione, si possa dare la possibilità a tutti i negozi di vendere on line anche senza essere deposito fiscale, poiché si tratta di uno strumento fondamentale per potere entrare in concorrenza con i vari negozi esteri che già hanno questa possibilità, almeno fino a quando non si avrà una chiara normativa nell’ambito europeo.
Avendo un rapporto di lavoro con la Francia –
incalza Siclari – mi è stato riferito che per l’anno 2020 le vendite on line dalla Francia per l’Italia hanno avuto un considerevole aumento che ha chiesto, riguardo le modifiche chieste per le avvertenze sui prodotti, la data di decorrenza della obbligatorietà”.
Il rappresentante, altresì, ha chiesto “che vengano rivisti i punti 3 e 5 dell’articolo 7 della
determinazione direttoriale del 29 Marzo per permettere ai negozi, la vendita dei prodotti acquistati prima del 31 Agosto 2021 senza contrassegno di legittimazione almeno per ulteriori 12 mesi o fino alla loro scadenza”
nonchè “un chiarimento del punto 6 dell’articolo 2 della vostra determinazione direttoriale del 29 marzo riguardo all’affermazione “non scambiare con altri soggetti”.
“La vendita tra depositi fiscali – ulteriore domanda – deve essere fatta con contrassegni di legittimazione o senza?
La Mgps rimane comunque soddisfatta dalle modifiche proposte da Adm
– la conclusione – chiedendo scusa se il nostro contribuito si è rivelato essere anche un sfogo, ma la scelta societaria della Mgps sas di essere deposito fiscale situato in Italia, e di non scegliere la figura del rappresentate fiscale, è stata fatta proprio per contribuire ad una valorizzazione del mercato dei liquidi da inalazione in Italia”

- Scritto da Arcangelo Bove