I depositi fiscali potranno vendere aromi e scomposti non fascettati al consumatore finale fino a tutto il mese di Ottobre del 2024.
Lo chiarisce una nota dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che è stata divulgata nella giornata di Venerdì – per la precisione per il tramite del dirigente centrale delle Accise, dottore Luigi Liberatore – posta alla attenzione degli stakeholders nonché, per debita competenza, anche del Comando generale della Guardia di Finanza.
Il riferimento è alla riforma sopravvenuta nel mondo dello svapo che ha esteso, come abbondantemente noto, il contrassegno anche ad aromi e scomposti.
Ebbene, il chiarimento sopraggiunto va ad estendere il periodo temporale – dal 31 Luglio al 31 Ottobre – utile a vendere al cliente finale le rimanenze di aromi e scomposti non fascettati da parte dei soggetti autorizzati all’istituzione e gestione di deposito fiscale.
“Tenuto conto che la ratio della normativa primaria è evitare che possano essere venduti al consumatore finale prodotti non conformi oltre il termine stabilito (31 ottobre 2024) – è evidenziato dal dirigente centrale – i soggetti autorizzati all’istituzione e gestione di deposito fiscale ai sensi della normativa in materia, che abbiano preventivamente comunicato all’Agenzia il sito per la vendita on line, ai fini dell’effettuazione di tale vendita ai consumatori finali, potranno detenere e cedere ai consumatori finali gli aromi non conformi non oltre la data del 31 Ottobre 2024; i prodotti non conformi (ovvero non resi conformi) detenuti alla predetta data dovranno essere distrutti secondo le vigenti disposizioni in materia”.
E SE NON SI RIESCE A VENDERE?
In soldoni: gli e-commerce che detengono un deposito fiscale sono equiparati agli esercizi di vicinato quanto alla possibilità di smaltire i prodotti come da vecchia normativa al singolo acquirente (ovvero tutti avranno tempo fino al 31 Ottobre); non cambia nulla, invece, per quel che riguarda la vendita all’ingrosso.
Il negozio di prossimità, vale a dire, potrà rifornirsi di prodotti non fascettati presso distributori, produttori e depositi fiscali che siano entro e non oltre il 31 Luglio.
Per il resto, viene anche specificato come i depositi fiscali che abbiano oltre i termini temporali appena descritti materiale ancora in giacenza, dovranno in tale eventualità provvedere alla distruzione dei prodotti in questione secondo le norme di smaltimento.
- Scritto da Arcangelo Bove