Aromi e scomposti, i negozi autorizzati potranno venderli fino al 31 Ottobre

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C’è l’ufficialità.
Finalmente.
Alla vigilia della entrata in vigore della legge che, per l’ennesima volta, rivoluziona il settore della sigaretta elettronica, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha reso noto entro quando i negozi di sigarette elettroniche potranno smaltire aromi e scomposti non contrassegnati.
Ebbene, detto termine – per rivendite, esercizi di vicinato, farmacie, parafarmacie e altri esercizi autorizzati alla vendita di prodotti da fumo, prodotti liquidi da inalazione e altri prodotti soggetti a imposta di consumo – è stabilito al 31 Ottobre 2024.
Lo fa presente Direttoriale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Tempo sei mesi, quindi, nulla di più rispetto a quanto era stato indicato come margine temporale minimo dalla legge guida.
Detto termine è invece allungato fino al 30 Aprile 2025 per gli esercizi non autorizzati (ovvero quelli che non possono vendere prodotti a base di nicotina).
In ogni caso, sia per i soggetti autorizzati sia per quelli che non lo sono, si fa presente che le rivendite in questione, “devono poter dimostrare, con atto avente data certa, di aver acquistato i prodotti di cui al comma 1 entro il 30 Aprile 2024”.

I NEGOZI POTRANNO FORNIRSI DI PRODOTTI NON CONFORMI FINO AL 31 LUGLIO 2024

Una postilla, ancora, riguarda i soggetti autorizzati che anche dopo il 1 Maggio potranno acquistare rimanenze da importatori e produttori non conformi alla nuova norma.
In merito, il Direttoriale precisa ulteriormente “Dal 1 Maggio 2024 al 31 Luglio 2024, le rivendite, gli esercizi di vicinato, le farmacie, le parafarmacie e gli altri esercizi autorizzati alla vendita di prodotti da fumo, prodotti liquidi da inalazione e altri prodotti soggetti a imposta di consumo, possono acquistare da importatori, produttori e distributori e da soggetti autorizzati all’istituzione e gestione di un deposito di prodotti liquidi da inalazione, i prodotti di cui al comma 7-quater dell’articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, 504, che risultino non conformi alle disposizioni ivi contenute e alle ulteriori disposizioni di attuazione, se identificati riportando il numero del lotto e la data di produzione nel documento di accompagnamento dei prodotti stessi o, in alternativa, nella landing page di un QR code da apporre sul documento medesimo”.

- Scritto da Arcangelo Bove