Aromi e scomposti, Adm “Bisogna aspettare per le istanze di registrazione”

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Si torna a discutere della questione aromi e liquidi scomposti.
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, infatti, con una nota inviata a produttori e depositi fiscali, ha reso noto che “sono in corso di definizione le modalità di commercializzazione dei suddetti prodotti, da parte di questa Agenzia e, pertanto, saranno rese note con successive comunicazioni le specifiche da utilizzare per la presentazione delle istanze di registrazione e trasmissione dei relativi campioni”.

LA NOTA DEL DIRIGENTE TORRICELLA

Così Adm con un messaggio firmato dalla dottoressa Francesca Torricelli, Dirigente centrale dell’Area Accise.
L’iniziativa dell’Ufficio Adm si è resa necessaria dal momento che sarebbero già giunte all’attenzione di piazza Mastai “talune istanze di registrazione dei prodotti in argomento”.
La questione, come ormai noto, è quella relativa alla ennesima rivoluzione che a breve investirà il settore della sigaretta elettronica nazionale ovvero quella aperta con l’approvazione a fine dello scorso anno dell’emendamento cosiddetto tassa-aromi attraverso il quale si andrà ad introdurre, con decorrenza 1 Maggio 2024, tassazione e fascettazione su tutti i liquidi destinati alla vaporizzazione e non solo, come fino ad oggi, su quelli già pronti per l’uso da parte del consumatore.

I TEMPI DI SMALTIMENTO

Se l’emendamento ha tracciato le linee guida, però, dovrà giungere ulteriore determinazione da parte di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con la quale si andranno a specificare ulteriori aspetti e dettagli operativi.
Tra questi, appunto, come anticipato dalla lettera della dottoressa Torricella, quello relativo alla modalità di presentazione delle domande di registrazione e di invio dei campioni dei liquidi ma anche altri quali, ad esempio, quello relativo ai tempi di smaltimento dei depositi di magazzino.
Ora come ora, infatti, il testo normativo dice che depositi, distributori e produttori avranno non meno di tre mesi per smaltire quanto già disponibile; termine che sale a “non meno di sei mesi” per i rivenditori.
La determinazione che dovrà essere emanata, per tanto, potrà anche innalzare tale termine minimo sia per i distributori sia per i rivenditori.
Non resta, quindi, che attendere le prossime determinazioni.

- Scritto da Arcangelo Bove