Anche il titolare di concessione di rivendita di generi di monopolio, sia essa ordinaria che speciale, può essere allo stesso tempo destinatario del cosiddetto “patentino speciale”, vale a dirsi il documento che abilita alla vendita di melassa per narghilè e tabacco per pipa ad acqua per il contestuale consumo in loco a mezzo degli appositi dispositivi.
È anche questo l’oggetto di una apposita circolare, la 17/2023 del 19 Luglio, venuta dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, a seguito di quesiti pervenuti dagli Uffici territoriali.
“Il presupposto per il rilascio di patentino speciale – è altresì chiarito – è che il pubblico esercizio, per il quale si chiede detto titolo autorizzatorio, sia dotato di licenza per la somministrazione di cibi e bevande: rispetto a tale attività principale, infatti, la vendita di melassa/tabacco per pipa ad acqua per il consumo in loco si configura quale elemento accessorio.
Ciò premesso, anche i titolari di concessione di rivendita di generi di monopolio, sia ordinaria sia speciale, possono essere titolari di licenza per la somministrazione di alimenti e bevande e va da sé, pertanto, che, laddove la rivendita sia provvista di tale licenza, in presenza degli ulteriori requisiti soggettivi e oggettivi anche in ordine alla conformità del locale alla legge Sirchia e alla normativa regolante il divieto di fumo, non si ravvisano ragioni ostative alla riconducibilità di un patentino speciale ad un soggetto titolare di concessione per la vendita di generi di monopolio, sia essa ordinaria sia speciale”.
LE CONCESSIONI INFERIORI AI DUE ANNI
Esaminato anche il caso dei patentini speciali aventi validità inferiore al biennio.
Con riferimento a questa fattispecie, ribadito come “l’autorizzazione alla somministrazione di cibi e bevande è presupposto condizionante e imprescindibile per il rilascio dell’autorizzazione alla vendita con consumo in loco di melassa per narghilè/tabacco per pipa ad acqua, la quale, dunque, si pone in rapporto di accessorietà rispetto all’attività principale di vendita di cibi e bevande”, si evidenzia che, “in ragione della stretta interdipendenza tra il titolo rilasciato dalle autorità competenti per la somministrazione di alimenti e bevande e il patentino speciale, tale ultimo potrà essere rilasciato, anche con validità inferiore al biennio, in riferimento al periodo indicato nella richiesta”.
“Resta fermo – ribadisce Adm – che, in ogni caso, il patentino speciale non potrà avere validità superiore a quella della licenza per la somministrazione di cibi e bevande.
Il patentino speciale dovrà essere rilasciato per un periodo determinato e pertanto nel provvedimento dovranno essere indicate la data iniziale e finale della validità del titolo autorizzatorio.
Tenuto conto del carattere temporaneo dell’autorizzazione si ritiene opportuno – chiude la circolare – che i controlli di competenza vengano tempestivamente attivati al fine di evitare il rilascio della predetta autorizzazione ad esercizi temporanei non idonei”.
- Scritto da Arcangelo Bove