Sigarette elettroniche, si possono vendere in fiera? Adm fa chiarezza

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Manifestazioni ed eventi, è possibile vendere in quella sede Pli?
E’ questo il quesito cui ha voluto dare risposta l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a mezzo di una circolare che è stata sottoscritta dal dottore Marco Cutaia, Direttore centrale ad interim.
Ebbene, quindi, chi è il soggetto interessato?
Ad essere analizzata nella circolare è caso del soggetto “già autorizzato che richieda di svolgere temporaneamente la propria attività presso la sede di svolgimento di un evento”.
La classica fiera di settore, per intendersi, che dura x giorni in una x sede.
Adm, quindi, fa chiarezza. E precisa
“E’ consentito il rilascio di autorizzazioni temporanee all’estensione della vendita dei PLI in occasione di manifestazioni ed eventi secondo le seguenti modalità”.

LE MODALITA’

Quali modalità? Eccole
“La richiesta di autorizzazione può essere avanzata all’Ufficio territorialmente competente dal responsabile dell’organizzazione dell’evento e/o dal soggetto già titolare di autorizzazione.
L’autorizzazione è rilasciata, in analogia a quanto avviene per le rivendite, nei confronti dell’esercizio più vicino.
Qualora questi non abbia interesse, può essere rilasciata ad altro esercizio
sempre secondo il criterio della vicinanza/prossimità.
Ai fini del rilascio dell’autorizzazione, l’ufficio procedente, in ragione della necessità di evitare sovraofferta dei prodotti in parola, dovrà verificare e valutare l’eventuale compresenza di un’istanza presentata dal titolare della rivendita più vicina, atteso che le rivendite ai sensi dell’articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono ex lege autorizzate anche alla vendita di Pli.
L’emanazione del provvedimento autorizzativo dovrà, in ogni caso, essere limitata ad eventi di rilevanza ed importanza tale da far presumere la necessità di soddisfare la domanda dei prodotti in parola”.

“L’autorizzazione all’estensione dell’attività di vendita dei Pli – è in ultimo specificato – dovrà indicare tassativamente la durata del titolo ed il luogo dell’evento.
L’attività di vendita deve avvenire nel rispetto del divieto
di vendita ai minori e del divieto di pubblicità e, comunque, in conformità con la normativa vigente”.

- Scritto da Arcangelo Bove