L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dà vita ad un importante chiarimento normativo sgombrando il campo da quello che, in un certo senso, era il vuoto di una zona grigia.
Con Direttoriale firmato dal Consigliere Roberto Alesse, numero uno dell’Agenzia, si è specificato come “il titolare dell’autorizzazione alla vendita di prodotti liquidi da inalazione provvede alla nomina di uno o più addetti alla vendita con facoltà di sostituzione del titolare o del delegato se nominato, durante le temporanee assenze di questi”.
Si introduce, quindi, il concetto di una figura che dovrà essere indicata in modo ufficiale in sostituzione del titolare o del delegato in caso di mancata presenza nello Store di questi.
Per potersi nominare tale figura di addetto alla vendita il titolare dell’attività dovrà andare fare apposita comunicazione via pec o raccomandata a/r all’Ufficio territorialmente competente indicando le generalità complete dell’addetto, il Comune, la via, il numero civico o la località in cui è ubicato l’esercizio.
Tale addetto non dovrà trovarsi “in alcuna delle cause ostative di cui all’articolo 1, comma 2, ad eccezione dei numeri 4, 6 e 9, della Determinazione Direttoriale del 29 marzo 2021”.
RUOLI E SANZIONI
Quali i compiti dell’addetto?
In pratica quelli che sarebbero assolti, qualora presenti, dal titolare o dal delegato.
In merito si precisa “Durante le temporanee assenze del titolare e del delegato alla gestione, l’addetto assicura che l’attività di vendita di p.l.i., svolta personalmente o in collaborazione con altro personale dipendente, avvenga nel rispetto degli obblighi di legge, in particolare in materia di divieto di vendita ai minori, con accertamento dell’età dell’acquirente ove non manifesta, rendendo altresì disponibili, ai funzionari dell’Agenzia, i registri e i documenti contabili ai fini dello svolgimento dei controlli di competenza”.
Capitolo sanzioni: gli Uffici dei Monopoli, è in merito specificato, “qualora, nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo, riscontrino che all’interno dell’esercizio non sia presente il titolare o il delegato alla gestione (…) o l’addetto, ove nominati, dispongono, previa contestazione, la sospensione dell’attività di vendita dei prodotti liquidi da inalazione fino a un massimo di giorni quindici”.
Nel caso di recidiva, invece, verrà disposta “la sospensione dell’attività di vendita dei prodotti da inalazione fino a un massimo di giorni trenta”.
- Scritto da Italo Di Dio