Non si attenderà la scadenza posta dall’Europa.
Ma si agirà prima, forse già nelle prossime settimane.
L’Italia sarà tra i primissimi Paesi del Vecchio Continente ad accogliere la Direttiva dell’Unione europea che è andata ad introdurre il divieto di vendere in Europa tabacco riscaldato aromatizzato.
Sono queste le indiscrezioni che trapelano da Palazzo Chigi.
Come noto, in data 3 Novembre dello scorso anno è stata pubblicata la Direttiva della Commissione Ue che ha esteso anche al “riscaldato” quei divieti di aromi che già erano in vigore per le sigarette classiche.
Ebbene, entro il 23 Luglio di quest’anno gli Stati membri saranno chiamati a recepire nei rispettivi ordinamenti la Direttiva continentale: vale a dire dovranno porre in essere leggi di recezione delle menzionate disposizioni.
Ma solamente a fare data dal 23 Ottobre del 2023 si avrà una vera efficacia delle norme e, con esse, sarà pienamente efficace ed operativo il divieto di circolazione commerciale del tabacco riscaldato aromatizzato.
Ebbene, si diceva, l’Italia si muoverà ben prima al fine di recepire la norma Ue.
A strettissimo giro saranno attivate le procedure legislative per accogliere nel nostro ordinamento il voluto di Bruxelles.
Si tratterà di una legge da “formare” secondo i modo prescritti dal nostro Ordinamento ma che, in ossequio al “tema” stabilito in sede sovranazionale, dovrà fare propri i principi che sono stati dettati da Bruxelles, non potendosi in alcun modo discostare da essi.
LA QUESTIONE DEI LIQUIDI
Per il resto, venendo ad altro fronte, le menti europee continuano sempre a coltivare l’intenzione, come noto, di bannare i liquidi aromatizzati.
In tal senso, l’anno da qualche settimana principiato potrebbe e dovrebbe fornire significative indicazioni.
Consumatori e produttori attendono con trepidazione laddove, tuttavia, la chiave di uscita pare essere una ed una sola.
Per salvare capre e cavoli si deve diversificare la regolamentazione secondo un doppio criterio che, da una parte, “protegga” i giovani e, dall’altro, salvaguardi il diritto del fumatore adulto a transitare ad alternative a minor danno.
- Scritto da Arcangelo Bove