I prodotti dello svapo possono essere venduti ai minori?
E, in particolare, cosa riguardo ai liquidi per sigarette elettroniche privi di nicotina?
Un interessantissimo approfondimento ad essere condotto, attraverso le pagine di laleggepertutti.it, da Paolo Remer, già Magistrato ordinario, Giudice tributario ed Ufficiale nella Guardia di Finanza.
Ebbene, per iniziare, i prodotti dello svapo, sempre per quel che riguarda la vendita ai minori, sono assoggettati alla medesima disciplina che, come noto, è in essere sui tabacchi?
La domanda è assolutamente rilevante dal momento che la legge prevede una dura conseguenza per l’esercente che viene pizzicato nell’atto di vendere sigarette a minori di 18 anni: si va da una sanzione amministrativa variabile tra 500 e 3.000 euro alla sospensione della licenza di esercizio dell’attività per un periodo di 15 giorni.
Nel momento in cui, poi, si ha una recidiva, l’importo della multa sale ad una forbice tra 1.000 e 8.000 euro con la revoca della licenza all’esercizio dell’attività.
Detto questo, quindi, cosa dice la normativa di riferimento sulla vendita di sigarette elettroniche e annessi ai minori?
Ebbene, la normativa di riferimento, innanzitutto, è quella fissata dall’articolo 24, comma 3 del Decreto legislativo numero 6/2016.
Come riferisce il dottore Remer, attraverso le pagine del portale giuridico, “le sanzioni per la violazione del divieto di vendita di sigarette ai minori si applicano, stando alla testuale formulazione normativa, non solo ai tradizionali «prodotti del tabacco», ma anche alle «sigarette elettroniche o contenitori di liquido di ricarica, con presenza di nicotina o prodotti del tabacco di nuova generazione.
Si comprende agevolmente – prosegue lo stesso – che la vendita di sigarette elettroniche ai minorenni è vietata, così come quella di liquidi di ricarica contenenti nicotina (in qualsiasi gradazione percentuale, anche minima)”.
L’INTERPRETAZIONE FORNITA DAL DOTTORE PAOLO REMER
Assodato questo dato, si apre un discorso differente per i liquidi per sigaretta elettronica senza nicotina.
“A parere di chi scrive – osserva ancora il professionista – la vendita di questi prodotti ai minorenni è libera perché essi non sono contemplati espressamente nel divieto, che menziona solo i liquidi contenenti nicotina e i «prodotti del tabacco di nuova generazione».
La definizione di questi ultimi è fornita dall’articolo 2 dello stesso decreto legislativo in via residuale, in modo da escludere, da un lato, tutti i tabacchi tradizionali (sigarette, sigari, tabacco da arrotolare o da fiuto, ecc.) e dall’altro lato le sigarette elettroniche (che non rientrano tra i prodotti del tabacco in senso stretto), ossia proprio i dispositivi che necessitano del liquido di ricarica per poter funzionare.
In sostanza, i prodotti di nuova generazione coincidono, attualmente, con i tabacchi da inalazione e senza combustione, che vengono semplicemente “scaldati” da determinati dispositivi, come Iqos e Heets, ma non comprendono i liquidi di ricarica delle sigarette elettroniche
Del resto, anche la norma sul rilevamento dell’età per i distributori automatici richiama soltanto – prosegue e conclude il medesimo – «la vendita al pubblico di prodotti del tabacco ovvero sigarette elettroniche o contenitori di liquido di ricarica contenenti nicotina» e questo conferma ulteriormente l’interpretazione che abbiamo fornito”.
- Scritto da Italo Di Dio