Pli, non dovuta l’iva sui contrassegni: possibile richiedere rimborso

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E’ tempo di rimborsi per i produttori di liquidi per sigarette elettroniche.
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, infatti, ha chiarito che non si dovrà pagare l’iva sui contrassegni di legittimazione.
Come a tutti ampiamente noto, infatti, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ebbe ad introdurre, per effetto del Direttoriale 29 Marzo 2021, i menzionati contrassegni, una sorta di bollino – come quelli che erano già applicati sui pacchetti di sigarette e sulle bottiglie di alcol – da collocarsi su ogni contenitore di liquido per sigaretta elettronica.
“Negli ultimi mesi – spiega Marcello Minenna in una comunicazione datata 30 Maggio (Prot 225806/RU) – sono pervenuti diversi quesiti da parte dei depositari autorizzati sulla correttezza della prassi consolidata dell’applicazione dell’IVA sul prezzo dei contrassegni di legittimazione per i tabacchi lavorati e i prodotti liquidi da inalazione”.
A seguito dei suddetti quesiti, pertanto, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva, in data 4 Febbraio 2022, chiesto delucidazioni in merito all’Agenzia delle Entrate.

OGNI 100.000 CONTRASSEGNI CORRISPOSTI 110 EURO DI IVA INDEBITAMENTE

Quest’ultima, da parte sua, aveva risposto affermando testualmente “In considerazione dell’insieme delle modalità con cui viene esercitata l’attività di rilascio dei
predetti contrassegni di legittimità da parte dell’Agenzia, si è del parere che la stessa venga effettuata in un ambito autoritativo-pubblicistico, nell’accezione in precedenza delineata, conseguentemente la suddetta attività non risulta riconducibile nel campo di applicazione dell’IVA, ai sensi delle citate disposizioni sia nazionali sia unionali e quindi lo stesso tributo non si rende applicabile al prezzo di cessione dei medesimi contrassegni di legittimità”.

In soldoni: l’iva sui contrassegni non va pagata (ogni 100.000 contrassegni si è ad oggi corrisposto un qualcosa come 110 euro di iva).
La nota Adm si chiude affermando come “in relazione a tanto dal giorno successivo la data di pubblicazione della presente informativa non sarà applicato il tributo sul prezzo di cessione dei contrassegni di legittimazione”.
Come da norma, però, è possibile richiedere il rimborso della pregressa ad oggi indebitamente versata.
Il soggetto cui avanzare la pretesa è, ovviamente, l’Agenzia delle Entrate.
Allo scopo dovrebbe essere istituito un codice tributo apposito.

- Scritto da Italo Di Dio