Una domanda che sovente viene posta all’attenzione della nostra redazione: è possibile concedersi una sigaretta elettronica sul tram, in metropolitana o, comunque, a bordo di uno dei mezzi del trasporto pubblico?
Prima di affrontare il discorso in termini giuridici, va fatta una doverosa premessa che richiama ai canoni del buonsenso.
Anche se la norma consentisse di svapare all’interno di un mezzo pubblico, si imporrebbe, infatti, un discorso di opportunità.
Laddove apparirebbe chiaro come usare la sigaretta elettronica in un contesto al chiuso, a forte incidenza di persone, risulterebbe essere cosa inadeguata e inappropriata in quanto probabile potenziale disturbo per quanti altri presenti nelle immediate adiacenze: questo per dire come non debba necessariamente sussistere un intervento legislativo per disciplinare tutti gli aspetti del vivere quotidiano.
MANCA DIVIETO NORMATIVO NAZIONALE
Ma, fatto questo preambolo, veniamo al discorso da un punto di vista tecnico e giuridico.
La questione, possiamo rispondere subito, è simile a quella che abbiamo già affrontato a proposito dei treni, giusto per rimanere in tema di trasporti.
Ebbene, attualmente la legge nazionale non prevede divieti per quanto riguarda l’uso di sigarette elettroniche anche per quel che riguarda il trasporto pubblico: le uniche limitazioni previste sono quelle fissate dal Decreto legge numero 104 anno 2013, atto che vieta l’uso della e-cig unicamente negli ambienti al chiuso di Istituti scolastici, ivi comprese le sezioni afferenti Centri per l’impiego, Centri di formazione professionale e Istituti di pena per minori.
Al di fuori di questi casi, la norma nazionale non prevede restrizione alcuna per quanto riguarda lo svapare, diversamente dall’uso della sigaretta classica che, invece, è regolato dalla legge Sirchia.
Al di là dei menzionati discorsi di buon senso, quindi, l’ordinamento giuridico italiano non proibisce di fumare in metro o sul tram.
LA DISCREZIONALITÀ DRL GESTORE
Il divieto può essere, però, imposto dall’azienda che gestisce il servizio.
Ovviamente, però, la prescrizione deve essere esplicitamente manifesta nel regolamento aziendale e pubblicizzata all’interno dei mezzi, con apposita simbologia, in modo chiaro.
In ogni caso, a livello di sanzioni, non si potranno mai applicare quelle previste dalla Sirchia dal momento che questa disciplina la sola fattispecie del fumo tradizionale.
Per concludere: nessun divieto statuito a livello nazionale ma facoltà del singolo gestore del trasporto pubblico di poterlo prevedere o meno.
- Scritto da Italo Di Dio