L’avvocato Izzo “Tassa notifica, decreto impugnabile” – La posizione dei negozianti

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Come già più volte spiegato dalla nostra testata, il Decreto interministeriale del 7 Marzo 2022, pubblicato in Gazzetta ufficiale a fine mese di Maggio, presenta profili che sarebbero giuridicamente attaccabili.
Il medesimo potrebbe vacillare, infatti, nella parte in cui va a disporre, con effetto retroattivo, il pagamento della tassa di notifica per tutto quanto depositato, nell’ultimo quinquennio e mezzo, dal produttore o dall’importatore.
Questo perchè un decreto come quello in questione, infatti, per dottrina e giurisprudenza diffuse, è assimilabile a tutti gli effetti ad un atto amministrativo, nonostante la pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
In quanto tale, essendo atto amministrativo, non può che disporre se non per il futuro.
Solo alcuni provvedimenti, in realtà – come quelli che eseguono le sentenze – possono avere effetti anche sul pregresso ma, come chiaro, non è questo il caso.
In più vi è un altro aspetto che ci viene chiarito direttamente dall’avvocato Giuseppe Izzo, esperto di Diritto Amministrativo e docente universitario.
Il richiamo operato dal Decreto ad un precedente provvedimento legislativo del 2016 non appare – chiarisce il legale – bastevole ad evitare la violazione del principio di irretroattività.
Il balzello richiesto sui liquidi registrati negli anni precedenti è assimilabile tout court ad una revisione con effetti retroattivi delle tariffe che, siccome disposta attraverso un atto amministrativo quale è il decreto ministeriale e non attraverso un atto avente forza di lègge, viola in più parti anche i principi sanciti dallo Statuto del contribuente”.

Il decreto, pertanto, potrebbe essere “impugnabile” – la competenza sarebbe del Tar Lazio.

LA POSIZIONE DEI NEGOZIANTI

Tra la categoria dei negozianti, intanto, serpeggia preoccupazione.
Quest’ultimi, infatti, si stanno interrogando sulle eventuali conseguenze che l’ultimo terremoto normativo potrebbe avere anche in capo a loro.
Ebbene, è da precisare, preliminarmente, come i negozianti non siano, in questo momento, interessati dalla questione che, allo stato, riguarda solo produttori o importatori.
Ben presto, però, il problema potrebbe diventare anche degli esercenti.
E spieghiamo perchè.
Nel decreto si fa riferimento al fatto che tutti i prodotti notificati negli ultimi cinque anni e mezzo siano oggetto di tassazione da parte del produttore – come detto, con effetto retroattivo – con quest’ultimo che avrà sessanta giorni di tempo dalla data di pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale per pagare quanto dovuto.
Si tratta di somme che potrebbero essere non indifferenti.
Ebbene, per abbattere i costi di notifica, il produttore potrebbe anche decidere di ritirare dal commercio un determinato prodotto: in tal modo sarebbe esentato dal pagamento della tassa di notifica.
A quel punto, però, il prodotto ritirato dovrà immediatamente sparire dagli scaffali dal momento che diverrebbe a tutti gli effetti illegittimo.
In quel caso, quindi, si potrebbe palesare la responsabilità del negoziante: qualora, ad un controllo, venisse trovato in uno store un prodotto ritirato dal commercio, l’esercente sarebbe passibile di sanzione.
Questa è una situazione che si andrebbe a porre non nell’immediato ma decorsi, come detto, i 60 giorni di finestra previsti dal Decreto – vale a dire dalla fine del mese di Luglio.

- Scritto da Arcangelo Bove