La tutela della salute è e resta l’interesse primario da tutelare e proteggere.
Guardando a questo principio, la Corte europea ha ritenuto giusta e proporzionata la previsione sancita dall’articolo 24, comma 3, del Decreto legislativo numero 6 – 12 Gennaio 2016 – nella parte in cui prevede la irrogazione della pena accessoria di sospensione della licenza per 15 giorni in capo al tabaccaio “pizzicato” a vendere “bionde” ai minori.
Del caso ha dato notizia l’avvocato Leonardo Serra attraverso le colonne virtuali di Altalex.com.
La vicenda deriva da una sanzione per 1.000 euro che era stata elevata da operanti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ai danni di un rivenditore di tabacchi e, soprattutto, come prima richiamato, dalla sospensione della licenza di 15 giorni.
Ciò in forza del decreto legislativo prima menzionato che, a sua volta, era andato a recepire le indicazioni della Direttiva europea numero 2014/40.
DOPPIO RICORSO A TAR E CONSIGLIO DI STATO
Il tabaccaio, tuttavia, aveva intrapreso ricorso presso il Tribunale amministrativo, non contestando – sia chiaro – l’illegittimità del provvedimento (in effetti il personale dell’Adm si era comportato secondo le previsioni del Decreto 6/2016) quanto il fatto che lo stesso Decreto non avrebbe, a sua detta, recepito “bene” il senso e lo spirito della Direttiva comunitaria.
Il tabaccaio, nel dettaglio, contestava la “sproporzione” vivente nella sospensione della licenza che, sempre secondo le tesi difensive, sarebbe stata azione eccessiva trattandosi di una prima contestazione e non di un comportamento recidivo.
Se, però, il Tar aveva respinto le istanze del tabaccaio, il successivo ricorso (avverso la pronuncia del primo grado) presso il Consiglio di Stato aveva visto il massimo livello amministrativo “congelare” la decisione, sospendere la pronuncia e rinviare la questione al Giudice europeo per comprendere se, effettivamente, il legislatore nazionale fosse andato, con le sanzioni, oltre la volontà “comunitaria”.
L’Europa, nel replicare, ha confermato la bontà dei contenuti della legge italiana.
E’ stato ritenuto, quindi, adeguato prevedere la sanzione accessoria della sospensione della licenza al rivenditore che ha venduto tabacchi a minori anche a fronte di una prima e unica violazione.
LA SENTENZA DELLA CORTE EUROPEA
Non v’è sproporzione, non v’è eccesso: il principale interesse, ha ricordato il togato della Corte europea, è quello di tutelare i giovani dal fumo e di eradicare il problema tabagismo.
Del resto, ha ancora spiegato il Magistrato sovranazionale, è solo con il “danno economico” che si disincentiva realmente il negoziante da condotte che sono illecite.
Di seguito il link alla sentenza della Corte europea
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- Scritto da Italo Di Dio