I Sacchetti di nicotina riconosciuti dalla Legge italiana

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Si chiamano pouches nicotine e sono l’ultimo nuovo arrivo, sul mercato nazionale, in tema di prodotti alternativi al fumo.
Il Milleproroghe, infatti, si è arricchito di un emendamento approvato sul filo di lana che va a regolare la nuova tipologia di prodotto.
Un prodotto che, in realtà, è già in circolazione tra i consumatori nazionali che se ne approvvigionano tramite i canali di internet ma che ora, invece, verrà regolamentato per legge e tassato.
Ma di cosa si tratta?

LA NOVITÀ DAL NORD EUROPA

Si tratta di bustine contenenti nicotina che, derivanti dalla tradizione dello snus nordeuropeo, vengono posizionate tra il labbro superiore e la gengiva rilasciando l nicotina nell’organismo senza alcuna combustione.
Le bustine, è esposto nell’emendamento, sono assoggettate ad imposta di consumo nella misura pari a 22 euro per chilogrammo.
Saranno obbligati al pagamento della relativa imposta il fabbricante, per la merce prodotta nel territorio nazionale; L’importatore, per i prodotti provenienti da Paesi terzi.
Il soggetto che intenderà fabbricare i prodotti sarà preventivamente autorizzato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: a tale fine il medesimo soggetto dovrà presentare alla Agenzia un’istanza, in forma telematica, in cui sono certificati anche il possesso dei requisiti stabiliti per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, la denominazione e il contenuto dei prodotti che intende realizzare, la quantità di prodotto presente in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico, nonché gli altri elementi informativi previsti dalla norma.
Quanto al rappresentante fiscale, invece, designato dal soggetto cedente i prodotti provenienti da uno Stato dell’Unione europea, lo stesso, viene spiegato nell’emendamento, sarà preventivamente autorizzato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: a tale fine il medesimo rappresentante sarà tenuto a presentare all’Agenzia un’istanza, in forma telematica, in cui saranno indicati anche il possesso dei requisiti stabiliti per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, la denominazione e il contenuto dei prodotti di provenienti da Paesi dell’Unione europea che saranno immessi in consumo nel territorio nazionale, la quantità di prodotto presente in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico.

OBBLIGO DI CAUZIONE

Il soggetto obbligato, si apprende ancora dal testo dell’emendamento di fresca ratifica, è tenuto a garantire il pagamento dell’imposta dovuta per ciascun periodo di imposta mediante la costituzione di cauzioni ai sensi della legge 10 giugno 1982, numero 348.
Per il fabbricante, invece, la cauzione sarà pari al 10 percentule dell’imposta dovuta sul prodotto mediamente in giacenza nei dodici mesi solari precedenti e comunque non inferiore alla media dell’imposta dovuta in relazione a ciascuno dei dodici mesi solari precedenti.
Per il rappresentante fiscale, invece, la cauzione è determinata in misura corrispondente alla media dell’imposta dovuta in relazione a ciascuno dei dodici mesi solari precedenti.
Per i soggetti obbligati diversi dagli importatori, l’imposta dovuta è determinata sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione mensileche il soggetto medesimo deve presentare ai fini dell’accertamento entro il mese successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce.
Entro lo stesso termine è effettuato il versamento dell’imposta dovuta.
Per i prodotti provenienti da Paesi terzi, l’imposta è accertata e riscossa dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con le modalità previste per i diritti di confine.
I prodotti, ancora, destinati ad essere immessi in consumo nel territorio nazionale sono inseriti in un’apposita tabella di commercializzazione.
A tal fine il fabbricante e, per i prodotti provenienti da
Paesi terzi, l’importatore chiedono l’inserimento dei prodotti nella predetta tabella indicando la denominazione e il contenuto dei medesimi prodotti.
Allo stesso adempimento è tenuto il rappresentante per i prodotti provenienti da altri Paesi dell’Unione europea che il soggetto cedente intende immettere in consumo nel territorio nazionale.
L’inserimento dei prodotti nella tabella di commercializzazione è effettuato solo per i prodotti di cui è cosentita la vendita per il consumo nel territorio nazionale.

DAL 1 GENNAIO ANCHE I CONTRASSEGNI

A decorrere dal 1 Gennaio 2023, la circolazione dei prodotti è legittimata mediante applicazione di appositi contrassegni di legittimazione sui singoli condizionamenti.
La vendita dei prodotti è effettuata in via esclusiva per il tramite delle rivendite di cui all’articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, numero 1293.
Per la vendita a distanza si applicano le disposizioni di cui all’articolo 21, commi 11 e 12, del Decreto legislativo 12 Gennaio 2016, numero 6.
Con determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli saranno quindi stabiliti, per gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, le modalità e i requisiti per l’autorizzazione alla vendita e per l’approvvigionamento dei prodotti secondo i seguenti criteri: Prevalenza, per gli esercizi di vicinato, escluse le farmacie e le parafarmacie, dell’attività di vendita dei prodotti; Effettiva capacità di garantire il
rispetto del divieto di vendita ai minori; Non discriminazione tra i canali di approvvigionamento; Presenza dei medesimi requisiti soggettivi previsti per le rivendite di generi di Monopolio.
Nelle more dell’adozione della determinazione Adm, agli esercizi è consentita la prosecuzione dell’attività.
A futura determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si rimanda, è ancora precisato nel testo normativo approvato in sede di Commissione riunita Bilancio-Affari costituzionali della Camera dei Deputati, di stabilire il contenuto e le modalità di presentazione dell’istanza ai fini dell’autorizzazione, le modalità di presentazione e i contenuti della richiesta di inserimento dei prodotti nella tabella di commercializzazione nonché le modalità di tenuta dei registri e documenticontabili in conformità con quelle vigenti per i tabacchi lavorati.

- Scritto da Italo Di Dio