Adm chiarisce: prodotti senza contrassegno non possono essere venduti

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I prodotti privi di contrassegno non possono essere considerati legittimi e, quindi, non possono essere venduti.
Lo ha precisato Marcello Minenna con la circolare numero 2 del 2022.

La sentenza del Tar Lazio, spiega ancora il vertice Adm, “in parziale accoglimento
del ricorso presentato dalla società Mgps s.a.s, ha annullato la citata determina
esclusivamente nella parte in cui prevede l’obbligo di distruzione delle rimanenze di
prodotto non conforme giacenti alle scadenze del 31 agosto e 31 dicembre 2021″.

La parte illegittima, quindi, del direttoriale di Minenna impugnato al cospetto del primo grado amministrativo è solo quella – chiarisce il numero uno dell’Agenzia fiscale – che prevede, appunto, la distruzione delle giacenze.
Resta, quindi, pienamente legittima l’altra parte relativa al divieto di vendere tali prodotti non contrassegnati.
Incalza Minenna “Sono apparse notizie su alcuni organi di informazione specializzati secondo le quali, in relazione a quanto disposto nella citata sentenza, i prodotti liquidi da inalazione “ancora oggi circolanti” senza contrassegno o avvertenze sanitarie non sarebbero da considerarsi illegittimi.
Tale affermazione risulta assolutamente infondata e frutto di una lettura distorta del
dispositivo.
Infatti lo stesso Tar ribadisce, si ripete, che il legislatore ha previsto il divieto di circolazione dei prodotti “non conformi” a decorrere dalla data del 1 aprile 2021 e tale obbligo, posto in via legislativa, e dunque attraverso disposizioni immediatamente precettive, era ben noto sin dal 1 Gennaio 2021″.

Si conferma, quindi, la bontà della lettura che era stata data, sulla vicenda, dalla nostra testata che aveva invitato gli operatori ad un atteggiamento prudenziale nonchè all’attesa di chiarimenti Adm al fine di non esporsi a situazioni di possibile illegittimità.
“La determinazione direttoriale – ancora Minenna – pertanto in quest’ottica viene a definire unicamente un beneficio per la filiera volto a consentire un congruo periodo di gestione delle scorte e degli ordinativi aventi data certa anteriore al primo aprile, pienamente coerente con la necessità di garantire un corretto approvvigionamento del mercato e di evitare blocchi nel processo di commercializzazione al fine di garantire le conseguenti entrate erariali, nonché di consentire agli operatori di disporre di un congruo periodo di tempo per l’adeguamento dei processi produttivi”.
In definitiva, alla luce del chiarimento Adm: i prodotti non contrassegnati non devono essere distrutti ma non possono essere venduti.
Cosa deve fare, quindi, chi possiede tale materiale?
Può, in qualche modo, adeguarli?

Forse, in tal senso, urgerebbe nuova delucidazione.
Di seguito la circolare nella sua interezza

- Scritto da Arcangelo Bove