Liquidi senza fascette, si possono vendere?

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Cosa devono fare, adesso, i negozianti che si ritrovano in magazzino liquidi che non sono muniti delle fascette?
Li possono immettere in commercio dal momento che il Tar Lazio ha annullato il Direttoriale del 29 Marzo 2021?
O, invece, dovranno conservarli in attesa di future determinazioni?
Sono questi gli interrogativi che gli operatori del settore si stanno ponendo all’indomani della pronuncia del primo grado amministrativo innescata dal ricorso presentato dall’azienda “Smooke France”.
Nel mirino dei ricorrenti, si ricorda, il Direttoriale di Minenna nella parte di esso che aveva disposto, appunto, la distruzione – a far data dal 1 Gennaio 2022 – di quei liquidi che fossero sprovvisti del contrassegno statale.

DEPOSITI E NEGOZIANTI DOVRANNO ATTENDERE

Cosa fare, quindi, adesso?
Il titolare del deposito o il l’esercente che hanno in magazzino rimanenze non “contrassegnate” possono ritenersi liberi di agire a proprio piacimento?
In via prudenziale si suggerisce di non procedere alla vendita.
Attenzione, però: non si deve neppure avviare gli stessi a distruzione.
Bisogna molto semplicemente “congelare” la situazione e attendere il nuovo atto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, senza avventurarsi in iniziative che chiamerebbero in causa tecnicismi giuridici e rischi interpretativi.
Del resto, proprio il Tar ha fatto presente nella sua pronuncia che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dovrà adottare “gli atti amministrativi conseguenti alla presente pronuncia giurisdizionale”.
In parole povere, il Giudice ha intimato ad Adm di porre in essere un nuovo direttoriale nel quale si vada a spiegare cosa fare di tali liquidi privi di fascette.
Fino a quel momento, bisognerà attendere.

COSA IN CASO DI RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO?

E se Adm, invece, ricorresse a sua volta presso il Consiglio di Stato impugnando la decisione del Tar?
Ebbene, in quel caso non cambierebbe ugualmente nulla: negozianti e depositi fiscali dovranno parimenti attendere.
Casomai il Consiglio di Stato andasse ad accogliere un eventuale ricorso di Adm, si ripristinerebbe l’iniziale stato di cose e, quindi, decadendo la pronuncia del Tar, ritornerebbe pienamente efficace il Direttoriale del 29 Marzo 2021.
Se, invece, il Consiglio di Stato confermasse la pronuncia del Tar, resterebbe tutto tal quale in questo momento e si dovrà comunque attendere il nuovo Direttoriale di Minenna.
In ogni caso, la parola d’ordine è aspettare: non vendere e non distruggere i liquidi non contrassegnati fino a nuovo “segnale”.

- Scritto da Italo Di Dio