Green pass, Covid e negozi di sigarette elettroniche.
Come è noto, per effetto del nuovo Dpcm, i clienti, a far data dal 1 Febbraio, per accedere a negozi di tabacchi e di e-cig dovranno essere muniti di green pass.
Andrà bene anche quello base, di primo livello che si ottiene, cioè, con un semplice esito negativo di tampone.
Ovviamente, a maggior ragione, andrà bene pure quello versione “Super” legato alle vaccinazioni.
Non si scappa, dura lex sed lex.
CHIARIMENTO DA DPCM E DA VIMINALE
Ora, però, diversi operatori si stanno ponendo un ulteriore interrogativo: oltre all’esibizione del green pass, il titolare di un qualsivoglia negozio (o un commesso) potrà chiedere anche il documento di identità al cliente unitamente alla famosa certificazione verde?
La questione non è priva di fondamento considerandosi i tanti casi di furbetti già beccati dalle Forze dell’Ordine con green pass altrui.
Ebbene si, perchè il pass non identifica il portatore ma dice semplicemente che Tizio e Caio è in regola con le norme anti-Covid: ma non si può sapere, solo guardando la certificazione, se il nome stampato sul green pass coincida con chi lo sta mostrando.
L’unica via, per stabilire se vi è coincidenza tra green pass e possessore, sarebbe quella di farsi mostrare un documento che, appunto, ne attesti l’identità.
E qui torniamo al punto di partenza: un esercente è titolato a richiedere l’esibizione di tale documento?
Ebbene, la risposta è affermativa, sebbene solo in determinate circostanze.
Era stato un precedente Dpcm, emanato sempre in materia di green pass il 17 Giugno 2021, a stabilire che sono abilitati alla verifica della certificazione verde anche “i soggetti titolari…dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde Covid-19, nonché i loro delegati”.
SI, MA SOLO A DETERMINATE CONDIZIONI
Precisandosi, sempre nel corpo dello stesso Dpcm, come i possessori di green pass siano tenuti a mostrare anche il documento di identità “a richiesta dei verificatori”.
La richiesta, tuttavia, non potrà essere indiscriminata ma potrà essere avanzata solo – come ha specificato una successiva circolare chiarificatrice del Ministero dell’Interno – “nei casi di abuso o elusione delle norme, come, ad esempio, quando appaia manifesta l’incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione”.
Vale a dire, la richiesta potrà scattare solo quando si palesino sospetti all’esame del green pass – un esempio banale può essere dato da una data di nascita che non pare corrispondere all’aspetto del possessore.
In definitiva: i negozianti di e-cig e quelli di qualsivoglia categoria non sono pubblici ufficiali ma sono abilitati, quando ne ricorrano gli estremi, a chiedere l’esibizione del documento di identità per completare l’accertamento sul green pass.
- Scritto da Arcangelo Bove