Come già anticipato dalla nostra testata, tabacchini e negozi per sigarette elettroniche restano fuori dalla rosa delle attività esentate dall’obbligo di presentazione di green pass.
A partire del 1 Febbraio, quindi, i clienti di Tabacchi e svapo store dovranno essere muniti della certificazione verde.
Basterà, allo scopo, anche la versione base, ovvero quella che si ottiene con la negatività di un tampone antigenico o molecolare ma che ha validità temporale limitata.
A maggior ragione, andrà bene anche quello “super” che viene rilasciato, cioè, dopo ricevuta vaccinazione anti-Covid.
Questa mattina la firma del premier Draghi in calce al Dpcm.
DOVE NON SERVIRA’
Niente green pass, quindi, come si coglie dal testo del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per:
Esigenze di salute, per le quali è sempre consentito l’accesso per l’approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all’articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché a quelle veterinarie, per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura, anche per gli accompagnatori, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 per quanto riguarda la permanenza degli accompagnatori nei suddetti luoghi e dall’articolo 7 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, per l’accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice;
Esigenze di sicurezza, per le quali è consentito l’accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, nonché quelle di prevenzione e repressione degli illeciti;
Esigenze di giustizia, per le quali è consentito l’accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunzie da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata.
I NEGOZI AL DETTAGLIO
Poi vi sono i negozi al dettaglio. Esenzione anche per le seguenti categorie:
Commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi non specializzati di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto;
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati;
Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati;
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica;
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
Commercio al dettaglio di materiale per ottica;
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.
- Scritto da Arcangelo Bove