Green pass e negozi di sigarette elettroniche: chi deve averlo

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Dal 15 Ottobre la parola d’ordine per i lavoratori è green pass.
Non vi sono regole, deroghe, eccezioni.
La regola è semplice quanto lampante.
Tutti i lavoratori, sia del pubblico sia del privato, devono essere muniti della particolare certificazione.
Alla regola non fa eccezione, ovviamente, il settore dello svapo come, in generale, non fanno eccezione tutti i negozi al dettaglio.
Chiunque lavori in un esercizio commerciale è pertanto tenuto a munirsi di green pass.
Titolari, volontari, collaboratori occasionali, dipendenti veri e propri, ma anche operai o professionisti che si trovino nel negozio per attività legate alla vita dell’esercizio (ad esempio un elettricista che stia provvedendo ad una riparazione o un architetto che sta discutendo di un intervento sul negozio stesso): ebbene, tutti, ma proprio tutti devono essere muniti di green pass.

E LA CLIENTELA?

Per quanto riguarda la clientela, invece, prendiamo sempre l’esempio di quella di un negozio di sigarette elettroniche, la stessa non dovrà essere munita di green pass per accedere nel negozio sempre che nel negozio non vi sia un angolo scommesse cui il cliente voglia accedere.
Ma quando si matura il “diritto” a poter godere della certificazione verde?
Ce lo dice direttamente il sito del Governo italiano

CHI HA DIRITTO ALLA CERTIFICAZIONE VERDE?

“In caso di vaccinazione: per la prima dose dei vaccini che ne richiedono due, la Certificazione sarà generata dal 12esimo giorno dopo la somministrazione e avrà validità a partire dal 15esimo giorno fino alla dose successiva; Nei casi di seconda dose e dose unica per infezione precedente alla vaccinazione o infezione successiva almeno dopo 14 giorni dalla prima dose, la Certificazione sarà generata entro un paio di giorni e sarà valida per 12 mesi dalla data di somministrazione;
Nei casi di vaccino monodose, la Certificazione sarà generata dal 15esimo giorno dopo la somministrazione e sarà valida per 12 mesi. Nei casi di tampone negativo, la certificazione sarà generata in poche ore e avrà validità per 48 ore dall’ora del prelievo. Nei casi di guarigione da Covid-19 la certificazione sarà generata entro il giorno seguente e avrà validità per 180 giorni”.

LE SANZIONI

Capitolo sanzioni: sono previste nella misura tra i 600 e 1.500 euro per i lavoratori sorpresi all’interno del luogo di lavoro senza green pass.
Per il datore di lavoro che abbia omesso di verificare l’osservanza delle regole, invece, è prevista una sanzione da 400 a 1.000 euro.

- Scritto da Italo Di Dio