Nuova nota Adm.
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, attraverso circolare sottoscritta dal Direttore generale, Marcello Minenna, è intervenuta per chiarire rispetto alla questione data dal trasferimento in altra sede di Depositi fiscali già esistenti.
In sostanza, il vertice dell’Agenzia fiscale ha spiegato come, anche nel caso di spostamento in altro luogo, bisognerà attivare le medesime procedure che si produrrebbero in caso di prima autorizzazione.
“La determinazione direttoriale del 18 Marzo 2021 – così Adm nel chiarire la disciplina normativa della questione – emanata in attuazione dell’articolo 62-quater, comma 2, del decreto legislativo 26 Ottobre 1995, numero 504 e successive modificazioni, prevede, per l’istituzione e gestione dei depositi di prodotti liquidi da inalazione, un regime autorizzatorio preventivo rispetto all’inizio dell’attività da parte dei soggetti istanti, analogo a quello previsto per i depositi fiscali di tabacchi lavorati”.
Di conseguenza, il soggetto autorizzato alla gestione di un deposito fiscale, qualora volesse trasferire la sede del deposito autorizzato, è tenuto a inoltrare, all’indirizzo dir.tabacchi.circolazione@pec.adm.gov.it, apposita istanza di trasferimento nella quale dovrà indicare i dati dell’impianto come previsti dall’articolo 2, comma 1, della determinazione del 18 Marzo 2021, e allegare la planimetria della nuova sede come ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.
In particolare, si evidenzia ancora nella circolare, si dovrà indicare il Comune, la via e il numero civico o la località in cui si intende trasferire il deposito, nonché le caratteristiche dei sistemi di sicurezza antintrusione dell’impianto, al fine dell’accertamento da parte dell’Agenzia dei requisiti pretesi sempre dall’articolo 2, comma 4, della determinazione del 18 Marzo di quest’anno.
NELLA NUOVA SEDE SOL DOPO AUTORIZZAZIONE ADM
Soltanto all’esito positivo della verifica tecnica, da effettuarsi entro 30 giorni dalla ricezione
dell’istanza a cura dell’Ufficio territorialmente competente, potrà essere emanato il
provvedimento autorizzatorio per la gestione del deposito presso la nuova sede.
Pertanto, i soggetti interessati potranno esercitare l’attività di gestione del deposito
nella nuova sede soltanto a seguito dell’autorizzazione da parte dell’Agenzia.
Si fa presente, peraltro, che a seguito di trasferimento in altra provincia verrà attribuito un
nuovo codice d’imposta.
Qualora la verifica tecnica abbia esito negativo, invece, verrà emanato il provvedimento di rigetto dell’istanza di trasferimento e il depositario potrà continuare ad esercitare l’attività nella sede autorizzata.
Per i depositi che avessero comunicato il trasferimento prima dell’emanazione della presente informativa e per i quali non siano stati effettuati i relativi sopralluoghi per la verifica tecnica prevista dalla suindicata normativa – ulteriore precisazione – “gli Uffici territorialmente competenti provvederanno, ove non l’avessero già fatto, ad effettuarla immediatamente al fine di verificare la sussistenza dei requisiti dell’impianto, trasmettendo il relativo verbale“.
“In mancanza di tali requisiti – precisazione finale – ove i depositari abbiano già trasferito l’attività presso la nuova sede, saranno immediatamente avviati i procedimenti di revoca dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 2, comma 9, della citata determinazione direttoriale”.
- Scritto da Arcangelo Bove