Smaltimento e distruzione dei prodotti liquidi da inalazione, giunge nuova precisazione da Adm, a mezzo di circolare pubblicata nella giornata odierna.
La stessa viene a chiarire rispetto alla direttiva del 28 Maggio e, in particolare, in ordine alle modalità operative da adottare in relazione alle tempistiche delle comunicazioni da parte dei depositi e dei casi di possibilità di acquisizione della certificazione relativa alle menzionate operazioni di smaltimento e distruzione.
“In relazione a quanto previsto dall’articolo 61, comma 1, lettera c, numero 4 del Decreto legislativo 26 Ottobre 1995 numero 504 – viene esposto – ogni mancanza rilevata nel corso delle operazioni e risultante dai relativi verbali determinerà il pagamento della prevista imposta di consumo.
In caso di distruzione, non opera il disposto dell’articolo 61, comma 1, lettera c, numero 4, a condizione che vengano osservate le formalità in seguito illustrate.
Non è ammessa alcuna trasformazione dei prodotti o riuso, ma esclusivamente distruzione e smaltimento dei cascami e avanzi quali rifiuti.
È consentito il riciclo del materiale di confezionamento sulla base delle vigenti disposizioni.
Al fine della efficiente programmazione delle attività di istituto, i titolari dei depositi dovranno comunicare la necessità di distruggere prodotti all’Ufficio competente per territorio in relazione al luogo in cui avviene la distruzione.
La predetta comunicazione deve pervenire all’Ufficio a mezzo raccomandata o pec almeno 45 giorni prima della data in cui è previsto lo svolgimento delle relative operazioni.
IN CASI PARTICOLARI OPERAZIONI DI DISTRUZIONE ANCHE SENZA PRESENZA FUNZIONARI ADM
Allo scopo di evitare un eccessivo impiego di risorse nelle attività della specie, i depositari sono invitati a richiedere tali operazioni solo nel caso di quantitativi significativi in relazione all’operatività del deposito.
Qualora la data sia stata concordata con il competente Ufficio dei Monopoli, in caso di sopravvenuta impossibilità da parte del personale dello stesso a presenziare alle operazioni andrà concordata altra giornata da fissarsi comunque entro 90 giorni dal ricevimento dell’istanza.
I funzionari dell’Agenzia che assistono alle operazioni redigeranno un verbale di distruzione, nel quale vanno attestati: La data, ora e luogo delle operazioni di distruzione;
La natura, quantità e qualità dei prodotti distrutti;
L’ammontare dell’imposta relativa ai prodotti distrutti.
In presenza di motivate circostanze da parte del depositario che rendano impossibile il differimento e solo nel caso in cui l’imposta di consumo relativa ai prodotti da distruggere non sia superiore all’importo di euro 500, sarà possibile procedere comunque alle operazioni.
In tali casi il verbale di distruzione sarà sostituito da una dichiarazione sostituiva di atto notorio ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, numero 445 resa direttamente dal rappresentante legale o da un procuratore dell’impresa.
Dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio devono risultare:
Le motivate circostanze da parte del depositario che rendono impossibile il differimento della data fissata per le operazioni di distruzione;
La data, ora e luogo delle operazioni di distruzione;
La natura, quantità e qualità dei prodotti distrutti;
L’ammontare dell’imposta relativa ai prodotti distrutti.
La dichiarazione sostitutiva – si chiude la circolare -unitamente alla certificazione redatta dalla ditta autorizzata alla distruzione e smaltimento, andranno inviate all’Ufficio senza ritardo alcuno”.
- Scritto da Arcangelo Bove