Acquisti on line sigarette elettroniche e liquidi, Adm chiarisce

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O carta d’identità o tessera sanitaria.
Sono questi i documenti che, in alternativa, devono essere esibiti all’atto dell’acquisto di e-liquid o sigarette elettroniche tramite il veicolo del web.
Lo ha ribadito l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con circolare emessa nella giornata odierna.
Inoltre, è stato anche precisato come il cliente già registrato ad un sito di vendita on line, se all’atto della registrazione ha presentato i documenti di riconoscimento, non dovrà ri-esibirli, successivamente, ad ogni acquisto.
Di seguito il testo integrale della menzionata circolare.

“La circolare 17/2021 del 30 Aprile 2021, al punto 5, stabilisce che la vendita a distanza dei prodotti liquidi da inalazione di cui all’articolo 62-quater, del Decreto legislativo 26 Ottobre 1995, numero 504, deve essere effettuata previa registrazione, sul sito internet del venditore, del soggetto richiedente, necessariamente maggiorenne, che dovrà avvenire mediante acquisizione del documento di identità e della tessera sanitaria.
Sono pervenuti quesiti da parte di alcuni depositari con i quali vengono richiesti chiarimenti, in particolare se quanto stabilito dalla suindicata circolare possa essere interpretato nel senso che nella vendita a distanza dei prodotti in parola sia sufficiente, ai fini della verifica della maggiore età dell’acquirente, l’acquisizione del documento di identità, mentre la produzione della tessera sanitaria sia un incombente facoltativo laddove si rendesse necessaria l’acquisizione del codice fiscale dell’acquirente.
Si è inoltre richiesta la possibilità, al fine del contenimento degli oneri per gli operatori, di non procedere alla richiesta dell’inserimento degli estremi del documento di identità (numero, data di rilascio e autorità emittente) e della tessera sanitaria (numero di identificazione della tessera) all’atto di ogni operazione di acquisto nel caso in cui la citata documentazione sia già in possesso del Deposito e l’accesso al sistema di acquisto subordinato all’inserimento di specifiche credenziali personali, assegnate al momento della registrazione.
Valutate le proposte pervenute dagli operatori economici e tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 10, comma 2, della determinazione direttoriale del 18 marzo 2021, protocollo 83685/RU, che stabilisce, tra l’altro, che i depositari che effettuano la vendita a distanza dei prodotti liquidi da inalazione devono “c) richiedere all’acquirente dei prodotti l’esibizione di un documento di identità al fine di accertarne la maggiore età, in ottemperanza all’obbligo sancito dall’articolo 25 del Testo unico delle leggi sulla protezione e assistenza della maternità e dell’infanzia (Regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316), come sostituito dall’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. 6 del 2016”, si conferma che per la vendita a distanza dei prodotti liquidi da inalazione risulta necessario acquisire almeno un idoneo documento che comprovi la maggiore età dell’acquirente o, in alternativa, la tessera sanitaria.
Nel caso l’identificazione sia avvenuta con documento di identità potrà essere richiesto il codice fiscale dell’utente, anche tramite l’esibizione della tessera sanitaria, ove fosse necessario ai fini della certificazione dei corrispettivi.
Qualora l’accesso al sistema di vendita sia protetto da specifiche credenziali personali, assegnate al momento della registrazione sul sito del Deposito, previa acquisizione del documento d’identità o della tessera sanitaria, non sarà necessario procedere all’inserimento dei suddetti documenti ad ogni operazione di acquisto”.

- Scritto da Arcangelo Bove