“Molti depositari non hanno ancora provveduto o non hanno adempiuto correttamente alle necessarie comunicazioni e alle relative integrazioni e modifiche”.
Arriva il sollecito da parte della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, attraverso la nota del Dirigente Mario Lollobrigida, all’indirizzo di quei soggetti che sono tenuti alla prestazione della cauzione, nella loro qualità di depositari autorizzati nonché di rappresentanti autorizzati alla commercializzazione dei prodotti liquidi da inalazione.
Il tutto come disposto dalla Determinazione direttoriale 83685/RU del 18 Marzo 2021, atto che impone ai soggetti autorizzati precisi oneri di adeguamento relativi agli importi e alle clausole delle garanzie e la trasmissione dei dati relativi al prodotto giacente, utili per il calcolo delle cauzioni.
“Dal controllo della documentazione pervenuta e delle garanzie agli atti – è però rimarcato da Adm – nonostante la pubblicazione dell’informativa 83702 del 18 Marzo 2021 che ha fornito le necessarie linee guida, decorso il termine di 30 giorni previsto dall’articolo 12 della determina, risulta che molti depositari non hanno ancora provveduto o non hanno adempiuto correttamente alle necessarie comunicazioni e alle relative integrazioni e modifiche”.
“Ciascun depositario autorizzato – è chiarito in merito – ai sensi del Decreto ministeriale 29 Dicembre 2014 che, alla data del 1 Gennaio 2021, abbia esercitato l’attività di deposito da almeno sei mesi, al fine del calcolo della cauzione deve trasmettere all’Ufficio Circolazione Tabacchi e Prodotti Liquidi da
Inalazione, la dichiarazione di tutto il prodotto giacente alla data del 1 Gennaio 2021;
Ciascun depositario autorizzato ai sensi del decreto ministeriale 29 Dicembre 2014 – è ancora annotato, che, alla data del 1 Gennaio 2021, abbia esercitato l’attività di deposito da meno di sei mesi deve
trasmettere all’Ufficio Circolazione Tabacchi e Prodotti Liquidi da Inalazione la dichiarazione di tutto il prodotto giacente alla data del 2 Aprile 2021.
Bisognerà indicare – ancora Adm – il numero confezioni liquidi contenenti nicotina; la quantità di liquidi contenenti nicotina in ml, la relativa imposta di consumo nonché il numero di confezioni di liquidi non contenenti nicotina e, allo stesso modo, quantità di liquidi non contenenti nicotina in ml ed imposta di consumo.
Altresi si dovrà indicare il 10 percentuale dell’ammontare complessivo dell’imposta di consumo gravante su tutto il prodotto giacente nel deposito al momento dell’istanza”.
Inoltre, sttolineano dall’Agenzia fiscale, “si fa presente che la comunicazione di dette giacenze, rispondendo a finalità evidentemente diverse, non è sovrapponibile all’obbligo di comunicazione previsto dalla
determina 93445 del 29 Marzo 2021 in materia di contrassegni”
LE ULTERIORI PRECISAZIONI
“Inoltre, ciascun rappresentante fiscale autorizzato ai sensi del decreto ministeriale 29 Dicembre 2014 – insiste il funzionario – provvede ad adeguare la garanzia ai sensi dell’articolo 3, comma 2 (specificando le clausole non indicate nella precedente polizza) e dell’articolo 8, comma 2, lettera b).
Si fa presente che per l’anno 2021 la misura dell’imposta di consumo sui liquidi con e senza nicotina è quella stabilita dalla determina 16584 del 15 Gennaio 2021 pubblicata sul sito internet dell’Agenzia.
L’importo della cauzione, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, non può comunque essere inferiore all’imposta media dovuta sulle immissioni in consumo di prodotti liquidi da inalazione nei periodi di imposta relativi a ciascun semestre dell’anno solare.
Il soggetto autorizzato e il rappresentante fiscale è dunque tenuto autonomamente a verificare la congruità della propria cauzione e ad adeguarla nei termini indicati (le scadenze semestrali) secondo quanto previsto dall’articolo 3 commi 3, (imposta calcolata sulla giacenza effettiva) e 4 (imposta media sulle quindicine di ciascun semestre dell’anno solare).
La causale deve recare la seguente formulazione: “A garanzia dell’imposta di consumo dovuta sulle immissioni in consumo di prodotti liquidi da inalazione, ai sensi dell’articolo 62-quater del decreto legislativo 504/1995”.
Il beneficiario è l’Agenzia delle dogane e dei monopoli – Direzione Accise-Tabacchi – Piazza
Mastai, 12 – 00153 Roma.
Per quanto attiene all’adeguamento alle cauzioni prestate con deposito cauzionale presso le sedi della Ragioneria territoriale dello Stato competenti, si precisa che è possibile effettuare un altro deposito presso detta Istituzione per l’importo ulteriore, in aggiunta al primo già costituito.
Ciascun soggetto autorizzato e rappresentante fiscale dovrà inoltre verificare che la propria polizza assicurativa o fideiussione bancaria riporti specificamente le clausole previste dall’articolo 3
della determina, comma 2.
Specificamente deve essere indicato che la polizza o la fideiussione è rilasciata a prima richiesta; E’ rilasciata con rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale; Ha validità annuale e si rinnova automaticamente salvo disdetta da comunicarsi 60 giorni prima Lldella scadenza; Ha efficacia per un periodo di sei mesi successivi alla data di scadenza, al fine di consentire l’effettuazione dei controlli e delle verifiche di competenza.
Qualora dette clausole non siano espressamente e correttamente indicate nella polizza o
fideiussione già prestata sarà necessario predisporre apposita appendice di rettifica integrativa,
regolarmente sottoscritta.
Detti atti integrativi così come le nuove polizze o fideiussioni devono essere trasmessi in originale all’Ufficio Circolazione Tabacchi e Prodotti Liquidi da inalazione a ROMA, Piazza Mastai 12, 00153.
Le polizze assicurative o le fideiussioni bancarie devono riportare nel gruppo firma l’indicazione in carattere stampato del soggetto che la sottoscrive per conto della società assicuratrice/bancaria, devono essere sottoscritte in originale, con firma leggibile, e corredate dell’attestazione dell’autenticità della firma e del relativo potere di sottoscrizione.
La garanzia può essere anche sottoscritta con firma digitale (CADES e PADES).
In tal caso la firma deve essere apposta utilizzando un certificato di firma, in corso di validità, rilasciato da un ente accreditato in grado di identificarne in modo certo il titolare.
Il documento non deve essere modificato dopo l’apposizione della firma.
La garanzia, qualora firmata digitalmente deve comunque essere accompagnata dall’attestazione dei poteri di firma del soggetto che ha stipulato la cauzione per conto dell’assicurazione/banca.
Per quanto sopra, al fine di completare le necessarie attività di regolarizzazione delle cauzioni, in attuazione di quanto disposto dalla determina direttoriale 83685/RU del 18 Marzo 2021, con particolare riferimento agli articoli 3 e 12, si interessano i depositari e i rappresentanti autorizzati a controllare la propria documentazione e ad adempiere tempestivamente, qualora non ancora o non correttamente provveduto alle disposizioni dell’Agenzia specificate”.
- Scritto da Arcangelo Bove