E’ stato una delle questioni che hanno maggiormente attirato la curiosità degli operatori del settore.
Si tratta delle modalità di identificazione degli acquirenti che, tramite i canali del web, vogliano acquisire prodotti del vaping.
I nuovi Direttoriali di Marzo posti in essere da Marcello Minenna, vertice Agenzia Dogane e Monopoli, hanno introdotto, appunto, l’obbligo per il venditore di farsi fornire da quanti procedono all’acquisto via web gli appositi documenti di identità
Ma non era stato chiarito, esattamente, quale documento fosse necessario allo scopo e, soprattutto, se tale procedura dovesse essere posta in essere solo all’atto del primo acquisto su quella determinata piattaforma – in contestuale sede, quindi, di registrazione – o se tale passaggio dovesse essere soddisfatto ogni volta, ad ogni singolo acquisto.
Ebbene, come si apprende dai contenuti dei chiarimenti appena forniti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ai Direttoriali di Marzo, chi procede alla transazione dovrà fornire gli estremi di un documento di identità (patente di guida e carta di identità) con indicazione di numero, data di rilascio e autorità emittente) nonchè della tessera sanitaria (numero di identificazione della tessera).
Tutte e due, quindi, non uno alternativo all’altro.
NON FORNITA ALTRA INDICAZIONE SU FIGURE PREPOSTE A CUSTODIA DATI
In più tale passaggio dovrà essere adempiuto ad ogni singola procedura di acquisto.
Compri ogni giorno – banale ipotesi – su quel medesimo shop on line?
Ebbene, ogni volta dovrai presentazione i riferimenti dei documenti anagrafici nonché della tessera sanitaria.
Una procedura non esattamente snella che, tuttavia, l’acquirente si sobbarcherà – qualora sussistente – in nome della convenienza economica nell’acquisto.
La ratio della “novità” vive nel volere impedire le transazioni ai minorenni: probabilmente, però, imporre la registrazione all’utente, con tanto di login e password, sul singolo shop on line e richiedere la esibizione dei documenti solo in quella sede avrebbe potuto rappresentare un buon compromesso.
I chiarimenti, per il resto, non indicano, al momento, se alla custodia del materiale sensibile dovrà essere preposta una persona specifica in ciascuna azienda nè una tempistica di custodia prima della distruzione: non resta, quindi, che fare rimando alla normativa generale disciplinante la tematica privacy
- Scritto da Italo Di Dio