La sensazione è che l’attuazione delle nuove disposizioni dei Direttoriali potrà, in buona parte, subire un significativo slittamento per quel che riguarda l’inizio della loro efficacia.
Perchè? Molto semplicemente perchè non vi è il tempo materiale per andare a regime entro la fine del mese di Aprile, data che dovrebbe fare da start up delle nuove norme.
In primo luogo, come emerso anche in occasione del recente open hearing, non vi è ancora chiarezza sulla lettera di determinate previsioni, ragion per cui, in queste ore,
soggetti vari, tra produttori, aziende varie e depositi stanno ponendo quesiti all’attenzione di Adm che, come affermato dallo stesso Minenna in occasione del vertice di Giovedi scorso, una volta radunate le varie istanze, convocherà un pool di tecnici che elaborerà le risposte sotto forma di circolari.
Diversi i nodi: in primis vi è quello legato all’articolo 7, punto 4, capoverso secondo del direttoriale 29 Marzo 2021 laddove si prevede che “all’atto dell’estrazione dal deposito, si devono integrare i documenti di accompagnamento della merce, rispettivamente, con il numero di lotto e la data di produzione, riportati nel medesimo registro di carico, scarico e rimanenze dei prodotti finiti, ovvero con i riferimenti alla documentazione commerciale e contabile relativi all’ordine, ivi inclusi il numero di lotto e la data dell’ordine medesimo”.
Ebbene, rispetto a tale punto, ci si interroga: di quanto tempo dispongono i soggetti in questione per i necessari adeguamenti considerandosi la necessità di intervenire su software e gestionali?
Altro nodo, poi, quello dei documenti di riconoscimento che dovranno essere presentati all’atto dell’acquisto: potranno essere usati indistintamente carte di identità, codici fiscali e patenti di guida?
Nel momento in cui la transazione avverrà a mezzo web, ancora, il documento dovrà essere presentato una tantum, da parte di un medesimo acquirente, o all’atto di ogni procedura?
In attesa di avere delucidazioni su tali questioni, appare chiaro come le piattaforme dei singoli venditori dovranno, anche in questo caso, ricevere i necessari adeguamenti in termini di software.
Adempimenti non assolvibili nello spazio di giorni ma che pretenderanno, inevitabilmente, tempi decisamente più estesi.
Alla luce di questo stato di cose, quindi, sembrerebbe farsi strada l’ipotesi di un differimento dello “start” del vigore dei nuovi adempimenti – se non di tutti quanto meno di alcuni – ad un diverso momento.
Tre, quattro mesi o, come si bisbiglia, anche il 1 Gennaio 2022.
LA QUESTIONE DELLE INSEGNE
E, poi, vi è il nodo delle insegne.
Ulteriore previsione dei Direttoriali di fine Marzo, infatti, impone come, all’esterno delle attività che fanno vendita di e-liquid e di prodotti svapo, in generale, debba essere apposta una insegna che, in un certo senso, identifichi questa condizione.
Si è detto da più parti, giustamente, come in questa “insegna”, che recherà il simbolo dello Stato, viva un vero e proprio riconoscimento del settore.
Ed è giusto.
L’insegna, però, contiene un difetto non trascurabile.
Nelle sue caratteristiche, infatti, tale tabella è assolutamente incompatibile con le prescrizioni urbanistiche di Centri storici e di determinati contesti a vincolo paesaggistico, anche come da prescrizioni e paletti della Soprintendenza.
Il volume delle tabelle medesime, le caratteristiche di illuminazione sono peculiarità non compatibili con molte realtà.
Adm, quindi, dovrà necessariamente provvedere ad un piano ‘b’ per quelle realtà che si trovano in aree vincolate e che proprio non potranno ottemperare alle precise indicazioni rese dall’Agenzia.
- Scritto da Italo Di Dio