“Un congruo preavviso per consentire ai soggetti già autorizzati di adeguare le proprie registrazioni contabili alle nuove prescrizioni, prevedendo almeno quattro mesi per adeguare il formato delle registrazioni contabili”.
Così British American Tobacco Italia nel porre in essere proprie considerazioni, all’indomani dell’open hearing promosso da Adm, con riferimento alle determinazioni direttoriali del 18 Marzo.
“A nostro avviso – proseguono da Bat Italia – nei requisiti delle registrazioni contabili (registro di carico e scarico e rimanenze) risulta ultroneo richiedere l’indicazione del prezzo finale dei prodotti (articolo 6 comma 7), come richiesto per i tabacchi lavorati, in quanto l’imposta di consumo è indipendente dal prezzo al pubblico e tale prezzo non è fisso ex lege come per i tabacchi.
Il prezzo infatti non viene richiesto all’atto della presentazione dell’istanza di registrazione dei nuovi Pli di cui all’articolo 4 e può essere modificato in ogni momento senza alcuna procedura autorizzativa da parte di Adm. Si ritiene non in linea con i nuovi orientamenti in tema di riduzione degli imballaggi prevedere, in caso di vendita, che una copia della bolletta di scarico (articolo 6 comma 3) accompagni necessariamente la merce, considerando anche che in caso di vendita online tali documenti possono essere inviati in maniera elettronica all’acquirente.
Una possibilità – è ulteriormente suggerito – sarebbe quella di concedere la facoltà di inserire un link internet o un codice da scansionare (Qr code) per visualizzare tali documenti nel pacco che accompagna la merce.
Sussistono dubbi di legittimità – insistono da British American Tobacco Italia – in merito alla previsione di cui all’articolo 10, comma 2, lettera d), laddove si richiede il “rispetto di criteri di congruità ed equivalenza quanto a prezzi e quantità nell’offerta di Pli effettuata tramite il canale fisico e quello on-line”, ponendosi in aperto contrasto con la normativa antitrust ed essendo il prezzo sul mercato del tutto libero e variabile a seconda dei canali di vendita utilizzati, senza inoltre che la relativa imposta di consumo si modifichi al variare del prezzo.
All’articolo 3, comma 2 del Decreto direttoriale di cui sopra si afferma “I contrassegni di legittimazione sono apposti per tutta la loro superficie sulla parte superiore della confezione….”.
La disposizione prevede che i contrassegni di legittimazione debbano essere applicati sulla parte superiore della confezione.
Ciò non tiene in considerazione il fatto che in alcuni casi le confezioni hanno aperture laterali che obbligano l’inserimento dei contrassegni di legittimazione lateralmente a metà pacchetto”.
PARTICOLARI PERPLESSITA’ ANCHE SU MANCANZA INDICAZIONI SU AVVERTENZE
“Forti dubbi” da Bat ad essere sollevati “anche circa la legittimità dell’articolo 5 della determinazione nella parte in cui richiede l’integrazione dell’attuale avvertenza per i prodotti da inalazione con nicotina con un ulteriore avvertenza (“Per info chiama il numero…”) non prevista per tali prodotti dalla Direttiva Ue di riferimento (2014/40/UE) e dal relativo decreto legislativo attuativo 6/2016, che hanno fissato in modo tassativo la tipologia e la dimensione dell’avvertenza da apporre su tali prodotti.
Secondo quanto esposto l’avvertenza originaria non sarebbe suscettibile di modifiche o integrazioni da parte degli Stati membri.
Con riferimento alla nuova avvertenza da apporre sui prodotti da inalazione senza nicotina la determinazione non indica le modalità di apposizione dell’avvertenza sui confezionamenti (stampata, apposta in modo indelebile con adesivo o altro) e neppure le dimensioni dell’avvertenza stessa, lasciando pertanto alla libera interpretazione delle varie aziende sul mercato come implementare la misura con conseguenti probabili difformità sul mercato di confezionamento su prodotti analoghi.
In ultimo, in relazione ai quantitativi dei Pli non conformi giacenti alla scadenza del periodo transitorio di smaltimento delle scorte (31 Agosto 2021 per l’immissione al consumo e 31 Dicembre 2021 per la vendita al consumatore finale) è obbligatoriamente prevista dall’art.7 la sola distruzione del prodotto.
Andrebbe, a nostro avviso – la conclusione – prevista in aggiunta la possibilità della rispedizione in fabbrica dei Pli previa autorizzazione da parte di Adm, al fine di ridurre l’impatto in termini di costi per l’industria”
- Scritto da Italo Di Dio