Acquisti on line, no a tessera sanitaria e codice fiscale

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L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dovrebbe porre in essere, in tempi strettissimi, un chiarimento per quanto riguarda la gestione dei documento di riconoscimento con riferimento alle transazioni attraverso la piattaforma on line.
Il direttoriale 18 Marzo emesso dal vertice dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Marcello Minenna, infatti, introduce, alla lettera ‘c’, punto 2 dell’articolo 10 l’obbligo per il venditore “di richiedere all’acquirente dei prodotti l’esibizione di un documento di identità al fine di accertarne la maggiore età”.
Ebbene, cosa si intende – primo quesito – per documento di identità?
Il riferimento legislativo Decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, numero 445, articolo 35, elenca quali siano i documenti rientranti in questa fattispecie.
Nello specifico: Carta d’identità, passaporto, patente di guida, patente nautica italiana, libretto di pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, licenza di porto di armi, tessere di riconoscimento At e Bt, carta multiservizi della Difesa, patente di operatore di stazioni di radioamatore e certificato limitato di radiotelefonista.
Non, quindi, la tessera sanitaria ed il codice fiscale che difettano dal requisito preteso dalla norma di mostrare la foto del soggetto intestatario.

SI ATTENDE NUOVA CIRCOLARE

In tal senso la nostra testata ha avuto conferma informale da Adm ed in questa direzione verrà, quindi, specifica dell’Agenzia – come apprendiamo – sotto forma di prossima circolare.
La stessa, oltre a chiarire quale tipo di documento potrà essere esibito per le finalità del caso, chiarirà anche come gestire tali documenti rispetto alla loro conservazione e manipolazione dato che la pratica rileva anche con riguardo al delicato discorso della privacy.
Ovviamente, come già più volte spiegato attraverso le pagine virtuali della nostra testata, tali adempimenti pretenderanno anche un adeguamento di software e gestionali, passaggio che non potrà essere assolto in poche battute, ragion per cui si attende anche la concessione di un margine temporale extra rispetto allo ‘start’ delle nuove disposizioni.
Ma sono anche altri aspetti introdotti dai provvedimenti Adm ad attendere ulteriori chiarimenti da parte di vertici dell’Agenzia fiscale.
Nei prossimi giorni possibili nuove.

- Scritto da Arcangelo Bove