Cari giovincelli, lasciate ogni speranza.
Anche se siete maggiorenni, a scuola non si fuma. E non si svapa.
E’ un interrogativo – meglio dirsi, una speranza – quella che serpeggia tra gli adolescenti.
Molti di loro, infatti, si chiedono se, una volta tagliato il tanto sospirato traguardo dei “18”, ci si possa concedere un brindisi col fumo libero.
Auspicando che, magari, nel bagno o nel cortile della scuola, sia loro non contestabile l’accendersi una sigaretta.
Quasi che fosse una medaglietta dell’esser divenuti adulti da appiccicarsi al petto.
Ed invece, cari amici, son picche.
Iniziamo dall’esaminare la questione sigarette. Ebbene, il concetto è chiaro: in qualsivoglia ambiente della scuola è fatto divieto assoluto di concedersi “bionde”.
Non lo si può fare nelle aree interne – corridoi, aule, bagni – né, tantomeno, in quelli spazi all’aperto che tuttavia appartengono alle scuole – vuoi che siano palestre, scale antincendio.
Neppure nel cortile si può: il cortile è area scolastica a tutti gli effetti.
E’ una questione di “location”, in ogni caso, non di ruoli.
Nei medesimi luoghi, infatti, il disco rosso vige per tutti, ma proprio per tutti.
Dallo studente al Dirigente scolastico passando per collaboratori vari e docenti.
A prevedere quanto sopra detto, ovviamente, la legge-madre in materia, ovvero la “Sirchia” che, da ormai oltre 15 anni, ha calato la scure sul rapporto tra sigaretta e luoghi pubblici al chiuso.
Mentre per quel che riguarda la possibilità di fumare negli spazi di pertinenza scolastica “open air”, l'”aggiunta” si ebbe grazie ad un decreto legge, il 104/2013.
Questo vale per le “bionde”. E per le e-cig?
CONSENTITA SOLO LA SIGARETTA ELETTRONICA NEI CORTILI SCUOLE
Ebbene, con riferimento alle sigarette elettroniche, si può affermare come cambi la forma ma non la sostanza.
Meglio dirsi: negli spazi al chiuso dell’Istituto è fatto divieto analogo a tutti i soggetti di farne uso, con qualche possibilità, invece, che sussisterebbe nelle aree esterne delle scuole, come nei cortili.
La fonte normativa che regola l’uso dei prodotti da svapo negli ambienti scolastici non è da ricercare, tuttavia, nella legge Sirchia – dal momento che questa non contempla la fattispecie della “elettronica” – nè avrebbe potuto farlo dal momento che quest’ultima, allorquando fu coniata la norma menzionata, non era ancora esistente.
E’ stata una legge successiva, meglio dirsi un Decreto legge, ad aver disciplinato la questione tappando quello che era un vuoto normativo frattanto venutosi a determinare.
Con il prima menzionato D.l. 104 anno 2013 si andò a stabilire anche il divieto di svapare negli ambienti chiusi di Istituti scolastici, ivi comprese le sezioni afferenti Centri per l’impiego, Centri di formazione professionale e Istituti di pena per minori.
Nulla disse quel decreto rispetto alla possibilità di svapare nei cortili scolastici che, quindi, come da norma nazionale, sono luoghi ove la sigaretta elettronica può essere utilizzata.
Sempre che, a compensare tale “vuoto”, non subentri un regolamento di ambito scolastico, comunque valido solo per quell’Istituto che l’ha emanato.
- Scritto da Arcangelo Bove