La sigaretta classica e la sigaretta elettronica?
Non può essere fumata (o svapata, a seconda del caso) dal docente che, da casa, sta svolgendo didattica a distanza.
Non è una sentenza della Cassazione, non è un precedente giurisprudenziale.
Ma è il contenuto di una ammonizione bonaria – in quanto tale, però, capace di fare tendenza interna – che un Dirigente scolastico ha posto in essere con destinazione, appunto, un suo professore.
Quest’ultimo, in particolare, mentre stava facendo lezione collegato, via pc, dalla scrivania di casa propria, si era acceso una sigaretta mentre gli alunni – attraverso la dedicata piattaforma – ne seguivano le spiegazioni.
E, inevitabilmente, lo vedevano alla presa con la “bionda”.
E’ stato quel Dirigente scolastico autorizzato a rimbrottare il docente?
Ne aveva titolo?
La risposta, probabilmente, vive in un “ni”.
Meglio dirsi: la Preside non aveva alcun elemento giuridico reale, vero per poter imporre all’insegnante la specifica condotta.
E’ anche vero, però, che l’insegnante medesimo, che prima di tutto è educatore, è stato inopportuno nel suo atteggiamento.
La legge italiana, si ricorda, impone il divieto categorico di fare uso di sigarette e di sigarette elettroniche all’interno di tutti gli ambienti scolastici.
Già la 584/1975 – “Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico” – dava prime indicazioni – in quell’anno, ovviamente, contemplando la sola fattispecie del tabacco non essendo ancora stata “inventata” la e-cig; poi la questione fu riproposta con la Sirchia che impose il no alla sigaretta nei luoghi pubblici al chiuso.
Ma solo con la 128/2013 si ebbe una disciplina specifica “tarata” sulla scuola stabilendosi come alcuno potesse fumare (o svapare) all’interno degli ambienti dell’Istruzione, pertinenze incluse – quali scale e cortili.
L’INSEGNANTE ED IL SUO RUOLO DI EDUCATORE
In definitiva, tornando alla questione esaminata: se il professore avesse fatto “dad” collegato dall’ambiente scolastico, sicuramente sarebbe gravato sulla sua persona l’obbligo di non fumare.
Collegato dalla sua abitazione, ovviamente, il medesimo ha visto più evanescente la sua “colpa”.
Anzi, come detto, in termini stretti di legge, l’insegnante era anche legittimato a concedersi la sua sigaretta.
Ma non si può ignorare, però, una norma che scritta non è ma che può avere un peso determinante sulla questione.
Non si può perdere di vista il fatto che un docente, come prima detto, è anzitutto un educatore.
E dallo stesso deve venire esempio per quel che riguarda stili e abitudini.
La regola morale, quindi, dove non può arrivare quella dei Codici.
- Scritto da Arcangelo Bove