Divieti di fumo e svapo, primi ricorsi: manca riferimento ad altri dispositivi

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Divieto di fumare sigarette, divieto di fumare sigarette elettroniche.
E le altre tipologie di dispositivi?
“Colpa” della confusione che ancora in troppi fanno tra e-cig e tabacco riscaldato, complice la scarsa informazione in “materia”, si rischia di aprire vuoti di norma con annessa esposizione a ricorsi e situazioni giudiziarie varie.
Perchè?
Nelle ultime settimane, in particolare, sono abbondate le ordinanze di Enti locali che hanno fatto divieto, per le più svariate motivazioni, di fare utilizzo in luoghi pubblici all’aperto di sigarette, sia nelle loro versione classica sia in quella “elettronica”.
Ultimo esempio, meglio dirsi il più eclatante, quello dato dall’Idroscalo di Milano.
Ma non erano mancati, come detto, i divieti, in alcuni casi ispirati a motivi di contenimento Covid, in altri dettati da diverse esigenze di tutela della pubblica salute che, appunto, avevano riguardato l’utilizzo dei dispositivi in questione.
La lettera della maggior parte delle prescrizioni fa riferimento all’uso di “sigarette e di sigarette elettroniche”.

LA CONFUSIONE DERIVA DAL FATTO CHE SI INCLUDE TUTTO NELLA TERMINOLOGIA “SIGARETTA ELETTRONICA”

E gli altri prodotti?
Se si fumasse una pipa o uno strumento a tabacco riscaldato?
La questione, rispetto ad un profilo strettamente giuridico, sussiste.
La volontà di chi ha posto in essere le restrizioni – questo è chiaro – anche quando si fa esclusiva menzione di sigarette e sigarette elettroniche, è quella di vietare l’uso di qualsivoglia tipologia di dispositivo.
In ispecie quando, come nella maggior parte dei casi avvenuto, le medesime restrizioni siano state concepite per contenere la diffusione epidemica stante come tali aggeggi, nel loro utilizzo, sarebbero stati incompatibili con l’uso corretto della mascherina.
La volontà pare, quindi, essere chiara ma la scappatoia per il furbetto vi potrebbe essere.
Esempio tabacco riscaldato, quello più in voga: il regolamento che dice che in un determinato luogo non si possa svapare o fumare sarà tranquillamente impugnabile da colui il quale, sorpreso a fare uso di uno strumento a tabacco riscaldato, appunto, si sia visto contestare una determinata sanzione.
E, come apprendiamo, vi sarebbero, in merito, già prime intenzioni di ricorsi da presentare presso le Magistrature minori.
Per dirla breve: ancora tanta confusione, anche da parte delle Istituzioni, sulle nomenclature precise.
Con le sigarette elettroniche, che nella relativa terminologia, continuano ad essere ancora il contenitore dove viene riversato tutto ciò che non sia fumo.