Negozi sigarette elettroniche, stop a vendite canapa: lo ha disposto Adm

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La canapa non potrà essere venduta nei negozi di sigaretta elettronica.
E’ questo il contenuto di una Determinazione direttoriale – la numero 350874 del 13 ottobre 2020 – dell’Agenzia Dogane e Monopoli.
Atto che ha integrato il previgente provvedimento direttoriale 47885/RU del 16 marzo 2018.
Come viene evidenziato, risulterà essere fondamentale “ai fini del rilascio, del mantenimento e del rinnovo delle autorizzazioni alla vendita dei prodotti liquidi da inalazione, l’ulteriore requisito dell’impegno a non detenere e vendere, all’interno dell’esercizio commerciale, foglie, infiorescenze, oli, resine, o altri prodotti contenenti sostanze derivate dalla canapa sativa”.
La Determinazione, è ulteriormente spiegato, si è resa necessaria, nella relativa emanazione, “per evitare che, negli esercizi autorizzati da Adm alla vendita dei liquidi da inalazione, vengano commercializzati anche tali prodotti, in violazione della normativa in materia di stupefacenti”.

GLI ORIENTAMENTI DELLA CASSAZIONE E DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITA’

Parametri di riferimento normativo sono, in tal senso, il Decreto Presidente della Repubblica numero 309 del 9 ottobre 1990.
Altresì, la legge 2 dicembre 2016, numero 242 – recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa e, in particolare, l’articolo 2 – prevede tassativamente – sottolineano ancora dall’Agenzia statale – i prodotti nei quali può essere utilizzata la canapa coltivata.
Mentre foglie, infiorescenze, oli e resine, da essa derivati, non possono essere commercializzati.

Anche il Consiglio Superiore di Sanità, peraltro, rafforzandosi i menzionati precetti normativi, ha ritenuto, sottolineano ulteriormente dalle “Dogane e Monopoli”, che non si possa escludere la potenzialità pericolosità dei prodotti contenenti o costituiti da infiorescenze di canapa, “qualunque sia il contenuto percentuale di delta-tetracannabinolo”.
Significativa, inoltre, anche la pronuncia della Corte di Cassazione che, con la sentenza a Sezioni Unite 30475 del 10 luglio 2019, aveva ribadito come “la cessione, la vendita e, in generale, la commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione dei cannabis sativa L., quali foglie, inflorescenze, olio, resina, sono condotte che integrano il reato di cui all’articolo 73 Dpr 309/1990, anche a fronte di un Thc inferiore ai valori indicati dall’articolo 4, commi 5 e 7, legge 242 del 2016, salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività”.

PER GLI ESERCENTI OBBLIGO DI AUTOCERTIFICAZIONE ENTRO 30 GIORNI DAL PROVVEDIMENTO ADM

I legali rappresentanti degli esercizi di vicinato, delle farmacie e delle parafarmacie che fanno vendita al pubblico di prodotti da inalazione senza combustione, costituiti da sostanze liquide, aventi o meno nicotina, sono tenuti a presentare un’autocertificazione contenente anche l’impegno “a non vendere e a non detenere foglie, infiorescenze, oli, resine, o altri prodotti contenenti sostanze derivate dalla canapa sativa”.

I soggetti che, pertanto, presentano l’istanza di autorizzazione o di rinnovo dovranno produrre la dichiarazione, secondo il modello allegato alla Determinazione direttoriale, quale ulteriore requisito necessario al rilascio del provvedimento autorizzatorio.
“Per quanto riguarda i soggetti già autorizzati – ancora da Adm – gli stessi sono tenuti a presentare comunque l’autocertificazione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della Determinazione direttoriale.
In caso di mancata presentazione entro i termini previsti, sarà avviato il procedimento di revoca delle autorizzazioni rilasciate.
In ogni caso, le strutture territoriali dell’Agenzia provvederanno ad effettuare specifici controlli presso gli esercizi richiamati, nonché presso le rivendite generi di monopolio, al fine di verificare che non avvenga la commercializzazione dei prodotti derivati della coltivazione della cannabis sativa”.

- Scritto da Arcangelo Bove