Se mi beccano a fare utilizzo della sigaretta elettronica, durante l’orario lavorativo, anche quando la condotta è recidiva, posso rischiare il cosiddetto posto?
È questo uno dei quesiti che la pratica quotidiana pone all’attenzione degli esperti e che già in determinate situazioni concrete è stato posto all’attenzione della Magistratura minore.
A fare chiarezza, anche su questo aspetto, è il noto portale di approfondimento giurisprudenziale e di conoscenza normativa “La legge per tutti”.
Ebbene, nell’approfondimento posto in essere sulla specifica tematica, si esclude come una innocente svapata sul luogo di lavoro possa configurare una “sospensione dell’attività lavorativa senza giustificato motivo”.
Ovvero la fattispecie normativa contemplata dal Contratto collettivo nazionale di lavoro “Oubblici esercizi” – 20 Febbraio 2010 – come possibile causa di interruzione del rapporto di lavoro.
Come detto, invece, secondo l’orientamento dottrinale, concedersi una sigaretta elettronica non configurerebbe un estremo per la interruzione del rapporto lavorativo.
Un discorso che, in effetti, sì presenta simile e fondamentalmente sovrapponibile a quello relativo all’uso del cellulare.
Questione che pure era emersa più volte all’attenzione della Magistratura quale perno di contenziosi tra datori e dipendenti.
Tutto questo perché – viene spiegato dai redattori di “La legge per tutti” – “tanto l’uso del telefono cellulare, quanto quello della sigaretta, non sono in sé incompatibili con lo svolgimento, in tutto o in parte, dell’attività lavorativa”.
Per concludere: se l’atto di svapare non compromette e non interrompe lo svolgimento delle mansioni lavorative non sussiste alcun problema.
RESTA UNA QUESTIONE DI MISURA
Se, invece, l’uso della sigaretta elettronica – specie se più volte reiterato durante l’arco dell’orario lavorativo – comporta una interruzione dell’attività, il discorso muterebbe.
Configurandosi in siffatto caso l’estremo prima richiamato come da Contratto collettivo nazionale di lavoro.
Per dire: è sempre questione di modo ed anche di parsimonia.
Altro discorso, poi – da tenere distinto perché si sviluppa su altro piano – è quello relativo alla possibilità di poter svapare sul luogo di lavoro rispetto al parametro della tutela della salute pubblica. Ora come ora, come già più volte ribadito, non sussiste tale divieto dal momento che la legge Sirchia si riferisce esclusivamente al fumo di sigaretta.
Tuttavia, il singolo datore di lavoro può prevedere misure restrittive che possono essere poste in essere in forza di regolamenti.
Ma che hanno sempre una portata specifica, limitata quel determinato sito di lavoro, e non una applicazione generale.
- Scritto da Italo Di Dio