Il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri già nella serata di ieri non sembrava lasciare ampie speranze ai negozi di sigarette elettroniche.
La conferma è arrivata questa mattina tramite l’Organo dei Monopoli. Le sigarette elettroniche potranno essere vendute, con i relativi prodotti annessi, solo tramite i canali del web. I negozi dedicati, invece, dovranno restare rigorosamente con le saracinesche abbassate. È questo l’effetto del nuovo atto prodotto in chiave di contrasto alla diffusione epidemica da Coronavirus.
Un atto che lascia perplessi dal momento che appare discriminare due tipologie di consumatori: quella dei fumatori di bionde e quella degli utenti di e-cig. Amarezza nel settore più che comprensibile anche perché il provvedimento, nella sua complessità, sinpresenta abbastanza largo dal momento che tutto fa tranne che, come sarebbe stato più corretto, lasciare aperte solo attività di primissima necessità quali farmacie ed alimentari.
Ed, invece, maglie abbastanza larghe con i rivenditori di e-cig tra le poche categorie merceologiche tagliate fuori. Se ancora ieri sera, si diceva, viveva qualche spiraglio di ottimismo, questa mattina l’Agenzia Dogane e Monopoli h la spazzato via ogni dubbio.
IL DOCUMENTO UFFICIALE
Ecco il testo della nota:
Si richiama la circolare prot. n. 87316/RU dell’ 11 marzo per fornire ulteriori chiarimenti alla luce del DPCM 11 marzo 2020 che ha sancito, dal 12 al 25 marzo p.v., la chiusura di tutti gli esercizi commerciali con esclusione di alcune specifiche categorie di pubblica utilità tra cui le rivendite di generi di monopolio.
Nel confermare le indicazioni già fornite nella nota sopra indicata, si ritiene necessario fornire indicazioni in merito delle tabaccherie operanti all’interno di pubblici esercizi (bar/ristoranti e altri esercizi di somministrazione).
Si precisa che, sebbene, ai sensi dell’articolo 1, punto 2 del citato Decreto, il pubblico esercizio debba rimanere chiuso per l’intera giornata (ad eccezione di quelli posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali) la rivendita presente nel medesimo locale non rientra nella sospensione.
Ne consegue che in tale ipotesi la rivendita rispetterà gli orari ed i giorni di apertura previsti in via ordinaria fermo restando che tutte le altre attività esistenti nel medesimo locale (bar, ristorante ecc.) debbano risultare inequivocabilmente sospese (affissione di cartelli e avvisi, apposizione di nastri o separazioni, apposizione di teli coprenti, rimozione merci ecc).
Tale disposizione vale su tutto il territorio nazionale fatte salve le eventuali ordinanze più restrittive che dovessero intervenire anche a livello locale. Resta inteso che, anche in tale ipotesi, sarà ammessa la vendita mediante distributore automatico in coerenza con quanto indicato nell’Allegato 1 al DPCM. Ciò detto, con riferimento all’obbligo di garantire in tabaccherie le misure di distanza minima di 1 metro tra i clienti (lettera o dell’art. 1 del DPCM 8/2020), si fa presente che tale impossibilità, debitamente comprovata, deve essere comunicata dall’interessato con le medesime modalità di cui al punto 2 della citata circolare dell’il marzo 2020.
Si precisa inoltre che per quanto riguarda la vendita delle sigarette elettroniche, la stessa può ritenersi ammessa all’interno di rivendite, farmacie e parafarmacie ma non anche negli esercizi di vicinato (es negozi e-cig specializzati) in quanto tale ultima tipologia di esercizio non rientra tra quelle autorizzate a rimanere aperte.
- Scritto da Italo Di Dio