Sigarette in auto? Bionde no, elettronica si

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In automobile, in presenza di bambini, non si può fumare la sigaretta classica. E la sanzione può arrivare anche a 500 euro. Nessuna limitazione, invece, per quella elettronica.

Il fondamento della norma, questo il dato interessante, non vive, come già comprensibile da queste poche riga, in un possibile disturbo o in una possibile distrazione che la sigaretta potrebbe dare nella guida – in quest’ultimo caso, infatti, il “veto” avrebbe toccato anche l’elettronica che pure presuppone una “manualità”.

Ma il fondamento, si diceva, è di tutela della salute. La base del divieto vive in un decreto legislativo del 2016 che si è sommato a precedente previsione legislativa a sua volta riconducibile alla direttiva 2014/40 dell’Unione europea. Detto decreto, nel dettaglio, prevede una sanzione qualora si venga beccati ad accendersi una sigaretta in auto se all’interno dell’abitacolo si trovano donne incinte o minori. Poco importando se la vettura sia ferma o in transito.

Il legislatore, quindi, opera un ragionamento in termini di tutela della pubblica salute discriminando e ponendo su un piano diverso gli effetti che possono essere determinati dal fumo passivo della sigaretta classica da quelli generati dalla versione elettronica. Quest’ultima, come detto, non è passibile di ammenda. Evidentemente perché il legislatore non ritiene che la stessa possa cagionare potenzialmente le stesse conseguenze sull’uomo al pari delle bionde. Almeno in questo caso, quindi, chi norma non ha posto in essere equiparazione tra i due prodotti riconoscendo implicitamente come il danno derivi unicamente dalla esposizione alla classica.

LUOGHI PUBBLICI E SIGARETTA ELETTRONICA: ANCORA TROPPA DISCREZIONALITÀ

In generale, tuttavia, se il veto è chiaro e univoco rispetto al discorso delle classiche, con riferimento al fumo elettronico nei luoghi pubblici, ivi inclusi i mezzi di trasporto, si registra ancora troppa approssimazione interpretativa con ampie fette di discrezionalità lasciate al gestore (che possa essere l’azienda di trasporto, il direttore di un’azienda sanitaria o, ancora, il proprietario di un locale pubblico).

In tal senso, considerandosi ormai la diffusione capillare del vaping, sarebbe auspicabile una nota chiarificatrice da parte dei riferimenti apicali preposti.

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