Tribunale di Roma: sigarette elettroniche, no a pubblicità social

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Si tratta “solo” di un primo grado di giudizio e, in quanto tale, suscettibile di poter essere ribaltato dalla Magistratura superiore. Ma, pur sempre, siamo al cospetto di una pronuncia meritevole di attenzione e destinata a creare un precedente.

Il Tribunale di Roma, infatti, con ordinanza datata 5 Novembre collegata al procedimento 57714/2019, ha imposto il divieto di pubblicizzare sigarette elettroniche e liquidi, per il relativo utilizzo, nonché posto limitazioni anche alla attività degli influencer. L’ordinanza del Tribunale di Roma, infatti, richiama l’articolo 21, comma 10, del Decreto legislativo 6/2016. Prescrizione il cui fondamento è europeo dal momento che la citata norma nazionale recepisce quanto stabilito con la Direttiva Ue 2014/40.

Ebbene, come riporta il Sole 24 Ore, sarà “stretta” per produttori e inserzionisti vari che non potranno più “sfruttare”, a scopo pubblicitario dei propri prodotti, il grande ritorno dei social. La pronuncia giurisdizionale origina dal ricorso proposto dall’associazione di consumatori “Asso-Consum Onlus” che aveva contestato a due aziende nazionali del settore tabacco la diffusione di una campagna reclamizzante una marca di sigarette elettroniche attraverso pagine social, Youtube e sito internet aziendale.

CANALI SOCIAL SI, MA NON PER RECLAMA

Le società si erano difese affermando che quella ad oggetto della contestazione non era da potersi considerare pubblicità essendo la vetrina aziendale accessibile solo a maggiorenni, che certificavano il loro “status” di over 18 dopo apposito “clic” e chiedevano info su prezzi e simili. Avanzate altre strategie difensive pure per quel che riguarda il discorso degli “hashtag”, le aziende si era viste spiattellare dal giudice un appunto semplice e conciso. Secondo il togato, cioè, ogni immagine che riproduce sigarette elettroniche, da sole o con persone o cose, è da considerare pubblicità e, quindi, vietata dal citato decreto legislativo. Come detto, è frenata anche alle attività degli influencer. L’ordinanza in questione, infatti, vieta alle società produttrici di richiamare sui propri canali i citati hashtag. Per il resto, le aziende potranno detenere pagine social ma non le dovranno utilizzare a scopi pubblicita

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- Scritto da Arcangelo Bove